Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27735 del 14/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27735 Anno 2016
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NDUR GAY N. IL 14/10/1992
avverso l’ordinanza n. 1122/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 28/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
CENTONZE;

Data Udienza: 14/04/2016

RILEVATO IN FATTO

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava
l’istanza di concessione dei benefici penitenziari dell’affidamento in prova al
servizio sociale e della detenzione domiciliare, richiesti congiuntamente, che era
stata presentata da Gay Ndur.
Avverso tale ordinanza lo Ndur, a mezzo del suo difensore, ricorreva per
cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla

richiesti alternativamente, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza
di Torino, con un percorso motivazionale contraddittorio e manifestamente
illogico, che non teneva conto delle allegazioni difensive comprovanti la
disponibilità del condannato a svolgere un’attività socialmente utile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente
infondati.
Deve, in proposito, rilevarsi che il ricorso di Gay Ndur, pur denunciando
formalmente anche il vizio di violazione di legge, non individua singoli aspetti del
provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende in
realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei
presupposti per la concessione dei benefici penitenziari alternativamente
richiesti.
Il Tribunale di sorveglianza di Torino, invero, ha correttamente valutato gli
elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea
applicazione della legge penale e processuale, effettuando una valutazione
adeguata della personalità dello Ndur, dando conto dell’attività lavorativa svolta
all’interno dell’istituto penitenziario dove si trova recluso ed evidenziando al
contempo l’assenza di concrete prospettive lavorative, nei termini correttamente
esplicitati a pagina 2 del provvedimento impugnato.
A tutto questo occorreva aggiungere l’assenza di informazioni certe sulle sue
origini familiari e la mancanza di dati riguardanti le sue relazioni sociali
all’esterno del circuito penitenziario, che non consentivano al Tribunale di
sorveglianza di Torino di esprimere un giudizio prognostico favorevole sulle
prospettive risocializzanti del condannato, anche sotto il profilo del suo eventuale
inserimento nel mondo del lavoro.
Per queste ragioni, il ricorso proposto nell’interesse di Gay Ndur deve essere
dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al
2

ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici penitenziari

pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al
versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 1.000,00
euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle

Così deciso il 14/04/2016.

ammende.

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