Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27733 del 14/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 27733 Anno 2016
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGREBI BECHIR N. IL 18/08/1985
avverso l’ordinanza n. 1388/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di
BRESCIA, del 23/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
CENTONZE;

Data Udienza: 14/04/2016

RILEVATO IN FATTO

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Brescia disponeva
la revoca degli arresti domiciliari esecutivi precedentemente concessi a Bechir
Agrebi, in quanto il condannato, in pendenza del beneficio penitenziario in
questione, in data 04/06/2015, veniva arrestato per il reato di cui all’art. 73,
comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale ordinanza l’Agrebi, a mezzo del suo difensore, ricorreva per

ritenuta sussistenza dei presupposti per la revoca della misura alternativa
concessagli, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Brescia con
un percorso motivazionale contraddittorio e manifestamente illogico, che non
teneva conto del modesto disvalore del fatto illecito commesso, riguardante la
detenzione per finalità di spaccio di 10 grammi di hashish.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente
infondati.
Deve, in proposito, rilevarsi che il ricorso dell’Agrebi, pur denunciando
formalmente anche il vizio di violazione di legge, non individua singoli aspetti del
provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una
nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la revoca degli
arresti domiciliari esecutivi, precedentemente concessi, correttamente vagliati
dal Tribunale di sorveglianza di Brescia.
Nell’ordinanza impugnata, invero, venivano correttamente valutati gli
elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea
applicazione della legge penale e processuale, evidenziandosi in particolare che
l’Agrebi, dopo essere stato arrestato nella flagranza di reato di cui all’art. 73,
comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, riportava condanna per il medesimo reato,
con sentenza emessa dal Tribunale di Brescia il 05/06/2015, con la quale gli
veniva irrogata la pena di anni uno, mesi uno e giorni venti di reclusione e
3.333,00 euro di multa.
Tenuto conto di questi indicatori soggettivi e delle ragioni per le quali
l’Agrebi aveva riportato la condanna che si è richiamata, il Tribunale di
sorveglianza di Brescia, nel passaggio esplicitato a pagina 1 del provvedimento
impugnato, evidenziava correttamente l’assoluta inidoneità della misura
alternativa alla detenzione concessa al condannato ad assolvere alle finalità di
prevenzione speciale, proprie di tale beneficio penitenziario.
2

cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla

Per queste ragioni, il ricorso proposto nell’interesse di Bechir Agrebi deve
essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al
versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 1.000,00
euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 14/04/2016.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA