Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27732 del 14/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27732 Anno 2016
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TILOCCA MASSIMO N. IL 02/02/1976
avverso l’ordinanza n. 15/2015 TRIBUNALE di AGRIGENTO, del
09/07/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
CENTONZE;

Data Udienza: 14/04/2016

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RILEVATO IN FATTO

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Agrigento, quale giudice
dell’esecuzione, accoglieva la richiesta avanzata da Massimo Tilocca, finalizzata a
ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione ai sensi dell’art. 671
cod. proc. pen., limitatamente a due delle tre sentenze presupposte – emesse
dal G.U.P. del Tribunale di Agrigento il 31/05/2005 e dal Tribunale di Agrigento il
17/11/2010 – mentre la rigettava in relazione alla terza di tali pronunzie,

giustificato dall’ampiezza dell’arco temporale considerato, dall’eterogeneità dei
comportamenti illeciti presupposti e dall’assenza di elementi sintomatici e
unificanti della sua condizione di tossicodipendenza.
Avverso questa ordinanza il Tilocca ricorreva personalmente per cassazione,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’omesso
riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto
conto della correlazione tipologica dei fatti di reato valutati dalle sentenze
presupposte e della condizione di tossicodipendente del ricorrente, sulla quale si
riscontrava una carenza motivazionale assoluta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, risultando fondato su motivi manifestamente
infondati.
Occorre, innanzitutto, esaminare le censure inerenti alla dedotta
continuazione, rilevando che il ricorso proposto nell’interesse del Tilocca, più che
individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura
giurisdizionale, tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione di
merito delle circostanze di fatto già correttamente vagliate dal Tribunale di
Agrigento.
L’ordinanza impugnata, invero, ha correttamente valutato il contenuto delle
condotte presupposte, escludendo che tali reati si connotassero per l’unitarietà
del programma sottostante, che non deve essere confuso con la sussistenza di
una concezione di vita improntata al crimine, anche tenuto conto del fatto che le
attività illecite di cui si assumeva la continuazione erano eterogenee e non
riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione criminosa – anche
attesa l’ampiezza dell’arco temporale pluriennale considerato – nei termini
motivazionali correttamente esplicitati nelle pagine 2 e 3 del provvedimento
impugnato.

2

emessa dal Tribunale di Agrigento 1’01/07/2010. Tale ultimo rigetto veniva

A tutto questo occorre aggiungere che la reiterazione della condotta
criminosa non può essere espressione di un programma di vita improntata al
crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento, venendo sanzionata da
istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a
delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso
all’istituto della continuazione, preordinato al favor rei (cfr. Sez. 5, n. 10917 del
12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950).
Il Tribunale di Agrigento, infine, valutava correttamente riteneva la dedotta

– rispetto ai quali la documentazione allegata non risultava influente – non
potevano ritenersi, per le modalità esecutive, espressione di un disegno
criminoso unitario e influenzato da tale condizione soggettiva, in assenza di
elementi concreti e specifici, esprimendo un giudizio che appare rispettoso dei
parametri giurisprudenziali elaborati da questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 10797 del
19/03/2010, Riolfo, Rv. 246373).
Quanto, infine, alle sentenze di cui si contesta l’omesso apprezzamento, il
ricorso è del tutto generico, in quanto privo di autosufficienza.
Per queste ragioni, il ricorso proposto nell’interesse di Massimo Tilocca deve
essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al
versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 1.000,00
euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 14/04/2016.

condizione di tossicodipendenza del Tilocca, evidenziando che i reati presupposti

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