Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27731 del 14/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27731 Anno 2016
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SANSOTTA ROCCO N. IL 13/08/1970
avverso l’ordinanza n. 970/2014 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
10/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
CENTONZE;

Data Udienza: 14/04/2016

.,

RILEVATO IN FATTO

Con l’ordinanza in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Milano, quale giudice
dell’esecuzione, dichiarava inammissibile la richiesta avanzata da Rocco
Sansotta, finalizzata a ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione
ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione alle sentenze presupposte,
emesse ai sensi dell’art. 599, comma 4, cod. proc. pen. dalla Corte di appello di
Milano nelle date del 22/06/2006 e dal 27/11/2006. Tale declaratoria di

trattandosi di sentenze di patteggiamento in appello non era stata seguita la
procedura prevista dall’art. 188 disp. att. cod. proc. pen.
Avverso questa ordinanza il Sansotta, a mezzo del suo difensore, ricorreva
per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione,
conseguente al fatto che il giudice dell’esecuzione aveva emesso la declaratoria
di inammissibilità censurata su un presupposto processuale erroneo, costituito
dall’applicazione analogica della previsione dell’art. 188 disp. att. cod. proc. pen.
alle ipotesi di sentenze di patteggiamento in appello adottate ai sensi dell’art.
599, comma 4, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, risultando fondato su motivi manifestamente
infondati.
Deve, in proposito, rilevarsi che il G.I.P. del Tribunale di Milano adottava il
provvedimento impugnato sul presupposto che il disposto normativo dell’art. 188
disp. att. cod. proc. pen. consentiva l’applicazione in sede esecutiva della
disciplina della continuazione tra reati che, nella fase della cognizione, erano
stati oggetto di applicazione della pena, esclusivamente sulla base di una
sanzione concordata tra le parti processuali. Tale principio andava applicato
tanto alle ipotesi di sentenze emesse nel giudizio di primo grado ai sensi dell’art.
444 cod. proc. pen. quanto alle sentenze emesse nel giudizio di appello ai sensi
dell’art. 599, comma 4, cod. proc. pen.
Tale assimilazione risulta corretta e conforme alla giurisprudenza consolidata
di questa Corte, secondo la quale la sentenza di applicazione della pena ai sensi
dell’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., presuppone un giudizio di congruità
della pena proposta dalle parti e una valutazione che non può essere considerata
meramente confermativa da parte del giudice di secondo grado, in termini
processuali sovrapponibili a quelli di cui all’art. 444 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1,
n. 1824 del 04/03/1999, Pagano, Rv. 213498).
2

inammissibilità veniva adottata sul presupposto che, nel caso di specie,

Nel caso di specie, l’assenza di una sanzione concordata tra le parti
processuali, adottata nel rispetto della procedura esecutiva prevista dall’art. 188
disp. att. cod. proc. pen., imponeva l’emissione della declaratoria di
inammissibilità impugnata.
Per queste ragioni, il ricorso proposto nell’interesse di Rocco Sansotta deve
essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al
versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 1.000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 14/04/2016.

euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

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