Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27730 del 14/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27730 Anno 2016
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MIELE MASSIMILIANO N. IL 26/07/1972
avverso l’ordinanza n. 978/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di
VENEZIA, del 01/07/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
CENTONZE;

Data Udienza: 14/04/2016

RILEVATO IN FATTO

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Venezia rigettava il
reclamo avverso l’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Padova,
con la quale era stata respinta l’istanza di liberazione anticipata speciale
presentata da Massimiliano Miele, congiuntamente a quella ordinaria già
concessa, perché in espiazione di una pena ostativa ai sensi dell’art. 4-bis Ord.
Pen.

cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione
all’incongruità del provvedimento impugnato nella valutazione della ricorrenza
dei presupposti applicativi del beneficio penitenziario richiesto, anche alla luce
delle previsioni degli artt. 3 e 27 Cost., di cui si assumeva la violazione, che
imponeva la remissione degli atti processuali alla Corte costituzionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente
infondati.
Deve, in proposito, rilevarsi che il Tribunale di sorveglianza di Venezia, nel
rigettare il reclamo proposto dal Miele non è incorso nei vizi denunciati dal
ricorrente, avendo correttamente fondato tale rigetto sul combinato disposto
degli artt. 4 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 e

4-bis Ord. Pen., in

conseguenza del quale doveva escludersi la concessione del beneficio
penitenziario richiesto.
In tale ambito, allo scopo di inquadrare la questione esaminata, occorre
osservare che l’originaria previsione dell’art. 4 del decreto-legge n. 146 del 2013
era stata modificata in sede di conversione legislativa, attuata con la legge n. 10
del 2014, con la soppressione del suo quarto comma e l’esclusione del beneficio
della liberazione anticipata speciale per i soggetti condannati per taluno dei reati
di cui all’art. 4-bis Ord. Pen.
Ne discende che l’inserimento del riferimento ai reati di cui all’art. 4-bis Ord.
Pen. nella formulazione definitiva dell’art. 4 del decreto-legge n. 146 del 2013,
conseguente alla sua conversione con modifiche da parte della legge n. 10 del
2014, tenuto conto della soppressione del comma 4 della stessa disposizione che disciplinava le condizioni per l’accesso al beneficio in esame da parte dei
condannati – non può che implicare la mancata conversione dello stesso decreto,
nella parte in cui era originariamente previsto tale beneficio. La mancata
2

Avverso tale ordinanza il Miele, a mezzo del suo difensore, ricorreva per

conversione del decreto nella sua originaria formulazione, dunque, comporta
l’inefficacia ex tunc degli effetti della norma dell’art. 4 del decreto-legge n. 146
del 2013 nella sua originaria formulazione, alla luce del disposto dell’art. 77
Cost., tenuto conto dei parametri ermeneutici consolidati di questa Corte, che
impongono di escludere la questione di legittimità costituzionale proposta dal
Miele in relazione alle disposizioni degli artt. 3 e 27 Cost. (cfr. Sez. 1, n. 34073
del 27/06/2014, Panno, Rv. 260849).
Per queste ragioni, il ricorso proposto nell’interesse di Massimiliano Miele

ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di
esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile
in 1.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 14/04/2016.

deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del

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