Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2773 del 27/11/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 2773 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: ROMIS VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) COLO’ FRANCESCO N. IL 25/11/1981
avverso la sentenza n. 7570/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 22/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. (/ i
che ha concluso per 5/,

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Data Udienza: 27/11/2012

Udito, per la parte civile,
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RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Bologna, a seguito di opposizione a decreto penale, condannava Colò
Francesco alla pena di giorni 5 di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda, oltre alla
sospensione della patente di guida per la durata di un anno, per il reato di guida in stato
di ebbrezza; il primo giudice, in particolare, non concedeva le attenuanti generiche
osservando che l’imputato, pur potendo beneficiare del trattamento sanzionatorio minimo
di legge, non aveva fatto tesoro della clemenza riservatagli “opponendo senza motivi il
trattamento sanzionatorio, dolendosi dell’entità della pena, asseritamente eccessiva per il
mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, e sollecitando la concessione dei
benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.
La Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava
l’impugnata decisione e, per la parte che in questa sede rileva, dava conto del suo
convincimento con argomentazioni che possono così sintetizzarsi: a) il Colò non appariva
meritevole delle attenuanti generiche – che avrebbero potuto incidere esclusivamente
sulla pena pecuniaria, essendo stata quella detentiva determinata nel minimo di legge
insuscettibile quindi di ulteriore diminuzione – avuto riguardo alla mancanza di segni di
resipiscenza, desumibile anche dalla condotta processuale, pur a fronte di un fatto assai
grave per l’elevato tasso alcolemico e per essersi messo il Colò alla guida di un’auto in tale
stato, così ponendo in essere una situazione potenzialmente pericolosa; b) dette
considerazioni, nonostante l’incensuratezza dell’imputato, inducevano a formulare una
prognosi non positiva e quindi a negare anche gli invocati doppi benefici di legge.
Ricorre per cassazione l’imputato, denunciando vizio di motivazione in ordine al diniego
dei benefici di legge, osservando che la Corte territoriale, nel ritenere evidentemente di
poter trarre elementi negativi dall’opposizione al decreto penale, sarebbe incorsa in errore,
avendo l’imputato legittimamente esercitato un suo diritto; 2) in presenza dello stato di
incensuratezza dell’imputato, la Corte d’Appello avrebbe dovuto motivare in maniera
maggiormente adeguata ed approfondita la mancata concessione dei benefici richiesti.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento.
La Corte distrettuale, invero, non ha indicato concreti elementi di valutazione sui quali
poter basare, logicamente e motivatamente, un negativo giudizio prognostico ostativo ai
benefici richiesti: non può infatti ritenersi esaustivo, ai fini che qui rilevano, il solo
riferimento alla ritenuta gravità del reato – comunque pur sempre contravvenzionale – in
relazione al quale è stata peraltro ritenuta congrua, già dai primo giudice, la pena
detentiva nel minimo legale di cinque giorni di arresto. A ciò aggiungasi che lo stato di
incensuratezza del Colò, di cui la stessa Corte ha dato atto, richiedeva una motivazione
ancor più approfondita e connotata da stringente logicità trattandosi di elemento positivo
di significativa valenza, così come più volte precisato da questa Corte: “è solo apparente

decreto penale”. Proponeva rituale impugnazione il Colò, limitando le censure al

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la motivazione con la quale, per giustificare il diniego della sospensione condizionale della
pena, si afferma che non sussistono elementi che inducono a formulare una prognosi
favorevole ai sensi dell’art. 164, primo comma, cod. pen., essendo sotto tale profilo
insufficiente l’incensuratezza dell’imputato. A fronte di un elemento di indubbia valenza
positiva qual’è quello dell’assenza di precedenti penali, infatti, il giudice deve, per
correttamente pervenire al diniego del beneficio, individuare nella fattispecie sottoposta al
suo esame (riguardata nei profili oggettivi e soggettivi) uno o più elementi di segno
Sez. 5, n.

10494 del

22/10/1997 Ud. – dep. 20/11/1997 – Rv. 209024; conf. Sez. 1, n. 9693 del 18/06/1992
Ud. – dep. 08/10/1992 – Rv. 191875).
Conclusivamente, l’impugnata sentenza deve essere annullata, con rinvio ad altra Sezione
della Corte d’Appello di Bologna per nuovo esame in ordine alla richiesta dell’imputato di
concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione
della condanna.
Resta ovviamente coperta da giudicato la statuizione concernente l’affermazione di
colpevolezza – peraltro non impugnata nemmeno con l’appello – con conseguente
irrilevanza della decorrenza del termine di prescrizione successivamente alla presente
sentenza; ai sensi dell’art. 624 del codice di rito va pertanto dichiarata l’irrevocabilità di
detta statuizione.
P. Q. M.

Annulla l’impugnata sentenza limitatamente alla questione concernente i benefici della
sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, con rinvio ad
altra Sezione della Corte d’Appello di Bologna per nuovo esame sul punto.
Ai sensi dell’art. 624 cod, proc. pen., dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità
penale.
Roma 27 novembre 2012

Il Presidente

Il C sigliere estensore

(Carlo Gius pe Brusco)

Vincenzo Romis)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

contrario, idonei a neutralizzarlo” (in termini, “ex plurimis”,

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