Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2773 del 19/11/2015
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2773 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: AIELLI LUCIA
Tebaldi Massimo Daniele nato a Milano il 27.8.1963;
avverso il decreto di archiviazione del GIP del Tribunale di Pavia del 24.9.2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dot. ssa Lucia Aielli;
udito il Sostituto Procuratore generale dott.ssa Paola Filippi che ha concluso per l’annullamento
senza rinvio del provvedimento impugnato;
1
Data Udienza: 19/11/2015
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 24.9.2014 il GIP del Tribunale di Pavia ha disposto l’archiviazione del
procedimento a carico di Matteri Giovanni, rilevando la mancata comparizione della p.o., e del
suo avvocato, previa verifica della regolarità della notifica dell’avviso di udienza camerale.
Avverso tale provvedimento propongono ricorso per cassazione la p.o. , per il tramite del suo
difensore, ed il Procuratore generale i quali evidenziano che il provvedimento di archiviazione è
stato emesso in esito ad una udienza camerale, nella quale non si era correttamente instaurato
archiviazione), non aveva ricevuto avviso dell’udienza in oggetto (24/9/2014). Il difensore
della p.o. : avv. Pensa in particolare eccepiva che la notifica dell’avviso di udienza, era stato
erroneamente inviata presso un centro TIM e non presso il proprio studio legale e che tale
disguido di cancelleria, era stato riconosciuto anche dal GIP che, nel rispondere alla sua
doglíanza, riscontrava l’omissione, come da atto allegato.
Il difensore dell’indagato osservava tuttavia che il ricorso per cassazione non sarebbe
tempestivo in quanto proposto oltre il termine di giorni quindici dalla data di effettiva
conoscenza dell’emissione del decreto di archiviazione in quanto, dalla richiesta di copie
inoltrate dall’avv. Daniela Damiano delegata dall’avv. Papa o dall’avv. Paola Bonardi sempre
delegata dell’avv. Papa ( originariamente opponente alla richiesta di archiviazione), in data
18.3.2015 e 24.3.2015, e dal decorso di gg. 5 ( utili al rilascio delle copie richieste),
risulterebbe che la p.o. ed il suo difensore sono venuti a conoscenza di tutti gli atti contenuti
nel fascicolo del P.M., il 3.4.2015, con la conseguenza che il termine di gg. 15 , sarebbe
ampiamente scaduto alla data di presentazione del ricorso ( 5/5/2015), così come da sarebbe
scaduto se si tenesse conto della avvenuta notifica del decreto di archiviazione all’avv. PAPA,
domiciliatario della p.o., avvenuto in data 3.10.214.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
E’ noto, infatti, alla stregua del costante orientamento di questa Corte, che il decreto di
archiviazione è ricorribile per cassazione solo per violazione delle norme sul
contraddittorio (Sez 1, n. 8842 del 7.2.2006, Laurino, Rv. 233582), il che nel caso di
specie risulta essere avvenuto, in quanto il decreto di archiviazione è stato emesso dal
giudice per le indagini preliminari in data 24/9/2014 senza che alla p.o. venisse notificato
l’avviso dell’udienza camerale atteso che l’avviso di detta udienza perveniva non già
presso il difensore domiciliato della p.o. , ma presso un centro Tim come rilevato ex post
dallo stesso GIP ( all. 7 della memoria prodotta dal ricorrente). Né d’altra parte il ricorso
può ritenersi tardivo come sostenuto dall’avv. Matteri in quanto il ricorrente ha proposto
l’impugnazione nel termine di giorni quindici dalla conoscenza dell’atto, fatta risalire al
23/4/2014 ( data di estrazione degli atti), senza che il contrario consti.
2
il contraddittorio, in quanto la p.o., pur richiedendo di essere avvisata (in caso di richiesta di
Ciò posto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al
Procuratore della Repubblica di Pavia.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato; dispone la trasmissione degli atti al
Tribunale di Pavia per l’ulteriore corso.
Cosi deciso il 19 novembre 2015