Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2773 del 06/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2773 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MULLIRI GUICLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Mangione Emanuele, nato a Vittoria il 18.2.61
imputato art. 2 d.lgs 74/00
avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa, sez. dist. Vittoria,
del 22.5.13;
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva
Premesso che, con il provvedimento impugnato, al ricorrente è stata applicata la pena
mesi 4 di reclusione in ordine al reato di cui all’art. 2 d.lgs 74/00;
Rilevato che la presente impugnazione si risolve nell’affermazione che la sentenza non
ha motivato sulle ragioni della mancata pronuncia ex art. 129 c.p.p. visto che l’accusa si fonda
solo sulle dichiarazioni di una tale signora Criscione;
Premesso che l’assertività della doglianza sarebbe ragione di per sé sola sufficiente a
giustificare la presente pronunzia di inammissibilità;
Rammentato, in ogni caso, che l’accordo sulla pena “esonera il giudice dall’obbligo di
motivazione sui punti non controversi della decisione” ( da ult., Sez. Il, 12.10.05, P.M. In proc. Scafi” Rv.
232844) e che anche una valutazione sintetica del fatto, operata in sentenza, deve considerarsi
più che sufficiente a giustificare la ratifica dell’accordo raggiunto dalle parti (sez. III 18.6.99, Bonacchi,
Data Udienza: 06/12/2013
Rv. 215071 – e ribadita anche di recente – sez. I 10.1.07, Brendolin, Rv. 236622)
implicita motivazione” a riguardo (sez. v
“essendo sufficiente anche una
15.4.99, Barba, Rv. 213633);
Constatato che, nella specie, il Tribunale ha preso espressamente in considerazione escludendola per non averne non ravvisato le condizioni – la eventualità di una pronuncia ex
art. 129 c.p.p., e che l’adesione alla proposta di pena concordata integra un negozio di natura
processuale cui l’imputato accede in piena libertà sì che, poi, non se ne può dolere una volta
che il giudice abbia ratificato l’accordo, sulla base di generiche deduzioni di merito (neppure
Considerato che, alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della
somma di 1500 €.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 €.
Così deciso in Roma nell’udienza del 6 dicembre 2013
Il P
idente
consentite in questa sede di legittimità);