Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27729 del 18/03/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27729 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: MANZON ENRICO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BOSSA GIANLUCA N. IL 13/09/1981
avverso la sentenza n. 7036/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
07/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;
Data Udienza: 18/03/2016
Ritenuto:
che la Corte di appello di Napoli con sentenza del 7 marzo 2014 ha confermato la
sentenza 19 gennaio 2009 del Tribunale monocratico di quella città, che aveva condannato
Bossa Gianluca alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 8.000 di multa per il reato di cui
all’art. 6, comma 1, lett. d), L. 210/2008;
— che il Bossa, nel proposto ricorso per cassazione, ha omesso di indicare
specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono le censure in
relazione ai singoli capi o punti della decisione impugnata, pur congruamente e logicamente
argomentativo della decisione;
— che la motivazione della sentenza impugnata, comunque, appare esauriente e
corrispondente alle premesse fattuali acquisite in atti, in quanto essa esamina tutti gli
elementi decisivi a disposizione e fornisce risposte coerenti alle obiezioni della difesa;
— che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, poiché generico e
manifestamente infondato e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità
– non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., 7-13
giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento,
in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.500.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.500 alla Cassa delle ammende.
Così delibato il 18/03/2016
motivata, lamentando, con assoluta indeterminatezza, la inesistenza di un apparato logico e