Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27728 del 18/03/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27728 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: MANZON ENRICO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZHOU SONG N. IL 07/08/1965
avverso la sentenza n. 3122/2012 TRIBUNALE di PADOVA, del
02/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;
Data Udienza: 18/03/2016
Ritenuto:
– – che il Tribunale di Padova con sentenza del 2 marzo 2015 ha condannato Zhou Song
alla pena euro 12.000 di ammenda per il reato di cui agli artt. 5, lett. b), 6, L. 283/1962;
– – che il difensore dell’imputato ha proposto “appello” e gli atti sono stati trasmessi a
questa Corte Suprema ex art. 568, ultimo comma, c.p.p.;
– – che il gravame é stato sottoscritto dal solo difensore, Avv.to Mariella Melandri, la
quale non risulta iscritta nell’albo speciale della Corte di Cassazione;
– – che il ricorso medesimo, pertanto, va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 613,
potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno
2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento,
in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.500.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento della somma di euro 1.500 alla Cassa delle ammende.
Così deliberato il 18/03/2016
10 comma, c.p.p. e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non