Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27727 del 18/03/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27727 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: MANZON ENRICO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LANCIONE MARCO N. IL 26/10/1970
avverso il provvedimento n. 4/2015 CORTE APPELLO di
CAMPOBASSO, del 17/11/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;
Data Udienza: 18/03/2016
Ritenuto:
– – che Lancione Marco ha proposto ricorso per cassazione in data 16 novembre 2015
avverso una non meglio precisata “istanza di revisione” alla Corte d’appello di Campobasso;
— che verosimilmente ha ritenuto di impugnare il parere espresso dal PG presso la Corte
d’appello di L’Aquila sull’istanza in questo senso proposta dal Lancione a tale Corte, non
potendosi ritenere che sia stato impugnato il provvedimento che la medesima ha pronunciato
al riguardo in data 23 novembre 2015 e quindi successivamente al ricorso;
– – che così considerato il ricorso è inammissibile riguardando un atto non ricorribile per
– – che conseguentemente a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno
2000, n. 186) – consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento,
in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.500.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.500 alla Cassa delle ammende.
Così il 18/03/2016
cassazione;