Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27724 del 18/03/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 27724 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VENTURA JERRY N. IL 21/02/1989
avverso la sentenza n. 1199/2015 GIP TRIBUNALE di RAGUSA, del
23/09/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

Data Udienza: 18/03/2016

Ritenuto:
– – che il Tribunale monocratico di Ragusacon sentenza del 23/09/2015 ha applicato a
Ventura Jerry la pena concordata, ex art. 444 c.p.p., di anni 3 mesi 7 di reclusione ed euro
11.600 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990;
– – che il ricorso per cassazione proposto dal difensore dell’imputato, in punto di violazione di
legge e carenza della motivazione quanto all’applicazione dell’art. 129 c.p.p. ed alla
determinazione della pena, risulta manifestamente infondato perché:
a) secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema (cfr. Sez. Unite, 27.3.1992,

Di Benedetto e Sez. Unite 21.9.1995, Serafino) – in tema di patteggiamento l’obbligo
generale di motivazione va correlato con il particolare tipo di sentenza previsto dall’art. 444
c.p.p. e, per quanto riguarda il giudizio negativo sulla ricorrenza di alcuna delle ipotesi di
proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p., una motivazione specifica è richiesta
unicamente nel caso in cui dagli atti o dalle dichiarazioni delle parti risultino evidenti
elementi concreti sulla ravvisabilità delle ipotesi medesime mentre, in caso contrario, è
sufficiente la semplice enunciazione, anche implicita, che è stata effettuata con esito
negativo la verifica prescritta dalla legge.
Nella sentenza impugnata, risulta essere stato operato il doveroso controllo, in quanto viene
espressamente dato atto della mancanza dei presupposti per pervenire ad una pronuncia di
proscioglimento ex art. 129 c.p.p., nonché della insussistenza di cause estintive, laddove la
parte – nel formulare la richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. – non ha inteso contestare
l’accusa, né emergono elementi evidenti che potessero giustificare una pronuncia di
proscioglimento;
b) in sede di ricorso avverso una sentenza che ha applicato una pena su richiesta delle parti
non è consentito dedurre motivi diretti a porre in discussione la richiesta stessa ed il
consenso prestato, né prospettare una diversa valutazione di merito sulle risultanze
probatorie, qualora (come nella fattispecie in esame) la sussistenza dei presupposti di fatto
della responsabilità dell’imputato non sia stata da questi contestata, in quanto in tal caso
deve ritenersi che l’imputato medesimo abbia rinunciato ad avvalersi di confutare l’accusa
nonché ad addurre prove a sua discolpa;
c) a fronte dell’applicazione di pena concordata, non è ammessa l’impugnazione in sede di
legittimità volta a contestare l’entità della pena applicata o le modalità della sua
determinazione; né può riconoscersi alla parte un concreto interesse a dedurre su tali punti
mancanza o insufficienza di motivazione, dal momento che la statuizione del giudice
coincide esattamente con la volontà pattizia;
– – che, conseguentemente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616
c.p.p., alla declaratoria della stessa – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a
colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro 2.000

I

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro 2.000 alla Cassa delle ammende.
Così deliberato il 18/03/2016

E

tensore
nzon

Il Preside te
Silvio A , or ,
s

4

ALP i
e

ano

Il Consigli

2

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA