Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27723 del 18/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27723 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LACHKAR KHALID N. IL 22/06/1988
avverso la sentenza n. 9579/2015 TRIBUNALE di MILANO, del
11/08/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

Data Udienza: 18/03/2016

Ritenuto :
–che Lachkar Khalid ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Milano in data
11/08/2015 che ha disposto l’applicazione della pena di anni 2 mesi 6 di reclusione ed euro
6.000 di multa per il reato di cui agli artt. 110, cod. pen., 73, TU stup.;
– – che con un unico motivo lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza
dei presupposti per fare luogo al proscioglimento ex art. 129 c.p.p.;

– – che infatti questa Corte ha ripetutamente affermato che la sentenza del giudice di merito
che applichi la pena su richiesta delle parti può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto
il profilo della motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la
sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 c.p.p. (tra le molte, Sez.5, n. 31250
del 25/06/2013, Fede, Rv. 256359);
–che in altri termini il richiamo all’art. 129 cit., presente nella specie, è sufficiente a far
ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non
occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo(tra le altre, Sez. 2, n. 6455 del
17/11/2011, Alba, Rv. 252085);
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e, a norma dell’art.
616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia
ascrivibile a colpa della ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle
spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende,
della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro 2.000,00;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato il 18/03/2016

– – che il ricorso è inammissibile;

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