Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27722 del 18/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27722 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NANUSHI EDVALDO N. IL 16/02/1987
avverso la sentenza n. 3790/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 02/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

Data Udienza: 18/03/2016

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Ritenuto:
– – che la Corte di appello di L’Aquila con sentenza del 2 febbraio 2015 -in parziale
riforma della sentenza dell’ 8 maggio 2013 del Tribunale di Teramo che aveva condannato
Nanushi Edvaldo alla pena di anni 1 mesi 4 ed euro 2.000 di multa per il reato di cui all’art.
73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990- esclusa la contestata recidiva, ha ridotto la pena a mesi
8 di reclusione ed euro 1.000 di multa;
— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, il quale ha
eccepito violazione di legge e vizio della motivazione in punto di individuazione degli

strettamente personale dello stupefacente in sequestro;
— che tale doglianza è manifestamente infondata, poiché:
* la motivazione della sentenza impugnata appare esauriente e corrispondente alle
premesse fattuali acquisite in atti, in quanto essa esamina tutti gli elementi decisivi a
disposizione e fornisce risposte coerenti alle obiezioni della difesa;
* le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della
ricostruzione dei fatti e dell’attribuzione degli stessi alla persona dell’imputato non sono
proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia
sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli
elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura
del quadro probatorio e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata;
* in particolare il giudice di appello ha chiaramente e logicamente individuato le ragioni
per le quali lo stupefacente in sequestro non possa ritenersi detenuto allo scopo esclusivo
del consumo personale (suddivisione della sostanza, possesso di somma ingiustificata,
quantità dello stupefacente, mancanza di allegazioni difensive essendosi il prevenuto
avvalso della facoltà di non rispondere);
– – che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art.
616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia
ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere
delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle
ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.500.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento della somma di euro 1.500 alla Cassa delle ammende.

Così deliberato il 18/03/2016

DEPOSITA

elementi di responsabilità, con particolare riguardo alla reiterata esclusione dell’uso

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