Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27721 del 18/03/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27721 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: MANZON ENRICO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OWARE ANNABELLE N. IL 20/04/1988
EKPU HENRY N. IL 15/09/1990
avverso la sentenza n. 13688/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
09/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;
Data Udienza: 18/03/2016
Ritenuto:
— che la Corte di appello di Roma con sentenza del 9 febbraio 2015 ha confermato la
sentenza del 21 giugno 2014 con la quale il Tribunale di quella città aveva condannato
Oware Annabelle e Ekpu Henry alla pena di anni 2 mesi 6 di reclusione ed euro 12.000 di
multa per il reato di cui in ordine ai reati di cui all’art. 73, comma 1, TU stup.;
— che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati
lamentando vizio di motivazione quanto alla attribuzione di rilevanza alla contestata recidiva
reiterata, specifica, infraquinquennale e relativo trattamento sanzionatorio, anche rispetto
— che gli anzidetti motivi sono dedotti a-specificamente e sono altresì manifestamente
infondati, poiché, pur vero che secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale
[sentenza n. 192/2007] e l’ormai consolidato orientamento di questa Corte Suprema [vedi
Cass.: Sez. IV: 3.5.2007, n. 16750; 9.7.2007, n. 26412; 20.7.2007, n. 29228; Sez. V,
31.10.2007, n. 40446; Sez. VI, 11.10.2007, n. 37549; Sez. II, 11.12.2007, n. 46243],
anche nel caso di recidiva ex art. 99, 4 0 comma, cod. pen. occorre verificare se l’avere
commesso l’ulteriore reato dopo le precedenti condanne sia effettiva espressione di più
accentuata colpevolezza o pericolosità sociale del reo, in rapporto ai parametri indicati
dall’art. 133 cod. pen., alla natura ed al tempo di commissione dei precedenti reati e, ove la
conclusione sia negativa, la recidiva può essere esclusa, limitatamente ai fini sanzionatori, sì
da rendere inoperante il divieto di prevalenza delle attenuanti sancito dal combinato
disposto degli artt. 69, comma 4, e 99, comma 4, cod. pen, tuttavia nella fattispecie in
esame la Corte territoriale ha razionalmente valutato la violazione oggetto del presente
procedimento come realmente significativa della accentuazione della pericolosità e della
capacità e determinazione a delinquere in persone gravate da un precedente penale
specifico assai recente e rilevante;
— che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art.
616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia
ascrivibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle
spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle
ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.500.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del
procedimento e al versamento della somma di euro 1.500 ciascuno alla Cassa delle
ammende.
Così deliberato il 18/03/2016
alle concesse attenuanti generiche;