Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27720 del 18/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27720 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FALANGA DANIELE N. IL 07/05/1993
avverso la sentenza n. 224/2015 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 06/07/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

Data Udienza: 18/03/2016

Ritenuto:
— che la Corte di appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto con sentenza del 60 luglio 2015
ha confermato la sentenza del 4 dicembre 2014 del Tribunale di Taranto con la quale Falanga
Daniele era stato condannato alla pena di anni 2 mesi 6 di reclusione ed euro 6.800 di multa
per il reato di cui all’art. 73, TU stup.;
– – che il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di
legge e vizio della motivazione in ordine alla affermazione di penale responsabilità, in
particolare rilevando trattarsi di detenzione di droga per uso strettamente personale;

analoghi vizi della sentenza di appello;
– – che i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto genericamente dedotti in
fatto e comunque manifestamente infondati, poiché la Corte territoriale ha dato adeguata e
logicamente stringente motivazione della affermazione della penale responsabilità del
prevenuto in ordine al reato ascrittogli. In particolare il giudice di appello ha doviziosamente
argomentato circa la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente sequestrata presso il
domicilio del Falanga, peraltro ivi costretto dal misura cautelare custodiale emessa per fatti
omologhi. Trattasi di percorso argonnentativo immune da vizi logici e pacificamente non
sindacabile in questa sede quanto alle valutazioni di fatto, riservate al giudice di merito;
— che i ricorsi, conseguentemente, vanno dichiarati inammissibili e, a norma dell’art. 616
c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a
colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro 1.500.

P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al versamento della somma di euro 1.500 alla Cassa delle ammende.

Così deliberato il 18/03/2016

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– – che anche l’imputato ha personalmente proposto ricorso per cassazione, denunciando

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