Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2772 del 18/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 2772 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RIPARI GIANLUCA N. IL 11/02/1971 parte offesa nel procedimento
c/
avverso l’ordinanza n. 4717/2015 GIP TRIBUNALE di GENOVA, del
20/07/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 18/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Genova archiviava il
procedimento in cui era persona offesa il Ripari senza notificare, come richiesto
l’avviso ex art. 408 cod. proc. pen.

2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore
dell’offeso, che denunciava violazione di legge e lesione del diritto di difesa

rimarcava che l’omissione veniva a conoscenza dell’offeso solo il 27 luglio 2015,
dopo un controllo dello stato del procedimento.

3. Il Procuratore generale con requisitoria scritta concludeva per l’annullamento
senza rinvio del provvedimento impugnato

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
1.1.11 collegio condivide la giurisprudenza secondo cui l’omesso avviso della
richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta
determina la violazione del contraddittorio e la conseguente nullità, ex art. 127,
comma quinto, cod. proc. pen., del decreto di archiviazione emesso “de plano”, il
quale è impugnabile con ricorso per cassazione nel termine ordinario di quindici
giorni, decorrente dal momento in cui l’interessato ha avuto effettiva conoscenza
del provvedimento (Cass. sez. 4, n. 49764 del 13/11/2014, Rv. 261172 Cass.
sez. 4 n. 8006 del 15.11.2013, dep. 2014, Rv. 259270, Sez. 2 n. 20186
de108/02/2013, Rv. 255968; sez. 6, n. 8408 del 06/02/2013, Rv. 254767; sez.
3, n. 11543 del 27/11/2012 – dep. 12/03/2013, Rv. 254743; sez. 5, n. 5139 del
30/11/2010 – dep. 11/02/201, Rv. 249694; sez. 5, n. 5139 del 30/11/2010, rv.
249694; sez. 2, n. 44391 del 26/11/2010, rv. 248897; sez. 5, n. 17201 del
26/11/2008, rv. 243594; sez. 6, n. 37905 del 10/06/2004).
Il rimedio esperibile contro il decreto di archiviazione pronunciato de plano,
dal giudice per le indagini preliminari nel caso di omesso avviso della richiesta di
archiviazione alla persona offesa che abbia dichiarato di voler essere informata c
è, in ogni caso, quello di all’art. 409 comma 6 cod. proc. pen.. Infatti, tale ultima
disposizione, pur riferendosi all’ordinanza di archiviazione pronunciata a seguito
di udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen., trova diretta applicazione nella
fattispecie, ritenuta analoga dalla giurisprudenza maggioritaria, al caso
dell’omesso avviso dell’udienza camerale alla persona offesa. Il citato art. 409,
comma 6, prevede che il provvedimento di archiviazione sia ricorribile per
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conseguenti alla omessa notifica dell’avviso della richiesta di archiviazione. Si

cassazione solo nei casi di nullità previsti dall’art. 127, comma 5; casi che
ricomprendono proprio quello in cui non sia stata consentita (per omesso avviso
della richiesta di archiviazione o per omesso avviso dell’udienza camerale) la
partecipazione all’udienza della persona offesa. Il legislatore ha così inteso
prevedere un rimedio analogo – anche se limitato alle sole ipotesi di nullità – a
quello generale previsto dall’art. 127, comma 7, contro le ordinanze pronunciate
all’esito del procedimento in camera di consiglio.
Deve, di conseguenza, ritenersi che il termine per attivare detto rimedio sia

lett. a), cod. proc. pen.: il termine è, dunque, di 15 giorni e non di 10 giorni,
trattandosi di un vero e proprio termine di impugnazione e non di un termine
desunto in via analogica da quello per la presentazione dell’opposizione (previsto
dall’art. 408, comma 3, cod. proc. pen.). Una tale analogia non pare, infatti,
configurabile, non avendo detta opposizione la natura di impugnazione, perché
proponibile solo prima che il giudice provveda sulla richiesta di archiviazione. La
circostanza, poi, che l’impugnazione abbia per oggetto una nullità assimilabile a
quelle previste dall’art. 127, comma 5, cod. proc. pen. e, più in particolare, a
quella relativa alla mancata notificazione alla persona offesa dell’avviso di
fissazione dell’udienza camerale, non muta il regime di detto gravame, che è un
ordinario ricorso per cassazione, e del momento di inizio della decorrenza del
relativo termine.
1.2. Nel caso di specie l’avviso della richiesta di archiviazione non risulta
notificato. Non vi sono, inoltre, ragioni che inducano a ritenere il ricorso
intempestivo. Il provvedimento impugnato deve dunque essere annullato senza
rinvio con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Genova.

P.Q.M

Annulla senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Genova.
Così deciso in Roma, il giorno 18 novembre 2015

L’estensore

Il Presidente

sottoposto al regime generale di cui all’art. 585 comma 1, lett. a) e comma 2,

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