Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2772 del 13/11/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 2772 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BIANCHI LUISA

Data Udienza: 13/11/2012

SENTENZA

sut ricors4 propost4 da:
1) DIABY SARATA N. IL 01/01/1962
2) COMBE EMMANUEL DAVID N. IL 26/03/1970
3) CAMARA ALHASSANE N. IL 27/12/1976
avverso la sentenza n. 1522/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
19/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/201 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUISA BIANCHI
Udito il Procuratore Generale in persona del L ott
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che ha concluso per

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.t

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PrXiitio

7066/2012

1.La corte di appello di Torino, con sentenza del 19 ottobre 2011, in parziale
riforma di quella del gup, resa all’esito di giudizio abbreviato, ha escluso
l’aggravante ex art. 80 dPR 309 del 1990, rideterminando la pena per Combe
Emmanuele David in anni 8 e mesi 1 di reclusione ed euro 30400, di multa, per
Camara Alhassane in anni 8 di reclusione ed euro 30000,00 di multa e per
Diaby Sarata in anni 7 e mesi 4 ed euro 28000,00. I tre erano stati accusati di
detenzione illecita di cocaina (per gr. 6055,263) commista con un
antiparassitario ed erano stati fermati al loro arrivo alla stazione ferroviaria di
Torino Porta Nuova.
2. Hanno presentato ricorso per cassazione i difensori degli imputati. L’avv.to
Alessandro Gasparini, nell’interesse di Combe Emmanuele David e Camara
Alhassane, con un primo motivo deduce contradditorietà e manifesta illogicità
della motivazione, nonché travisamento della prova documentale per aver
ritenuto la Diaby Sarata in possesso di tre biglietti di viaggio aereo, e di
conseguenza aver ritenuto che i tre imputati avessero viaggiato insieme da
Conakry a Bruxelles e poi da Bruxelles a Parigi, i due uomini “scortando” la
donna nel trasporto della droga. In realtà i documenti trovati in possesso della
donna erano a lei sola intestati e a lei sola riferibili, come risulta dalle
fotocopie dei documenti di viaggio dal medesimo allegati al ricorso. Con un
secondo motivo censura la motivazione che ha ritenuto irragionevole che la
Diaby, la quale trasportava un ingente quantitativo di sostanza stupefacente,
potesse affidarsi ad uno sconosciuto per l’acquisto del biglietto di viaggio da
Parigi a Torino, lasciando poi il biglietto in possesso del medesimo ed affidando
uno dei suoi borsoni all’altro coindagato, anch’egli sconosciuto.
Anche l’avv.to Antonio Genovese, nell’interesse di Camara Alhassane,
eccepisce che non vi era certezza sui biglietti detenuti dalla donna; dei biglietti
si faceva menzione nel verbale di sequestro ma gli stessi non erano rinvenibili
in atti e dalla descrizione fattane, era quanto meno dubbio che si trattasse di
distinti titoli di viaggio; lamenta la illogicità della valutazione della prova
indiziarla sostenendo che la versione fornita dagli imputati, secondo cui il loro
incontro era stato casuale e gli uomini avevano acquistato i biglietti del treno
per la Diaby Sarata e le avevano portato una valigia solo per gentilezza, era
assolutamente coerente e credibile.
L’avv.to Nadia Garis per Diaby Sarata lamenta il vizio di motivazione
relativamente alla mancata applicazione nella massima estensione possibile
della riduzione di pena conseguita alla concessione delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.I ricorsi di Combe Emmanuel David e Camara Alhassane sono fondati per le
ragioni appresso specificate che riguardano la prova della loro partecipazione
al viaggio aereo dall’Africa all’Europa (Conakry-Bruxelles-Parigi) insieme alla
Diaby Sarata. Il compendio probatorio che risulta utilizzato dalla corte di
2

RITENUTO IN FATTO

2.11 ricorso della Diaby Sarata è invece inammissibile in quanto fondato su un
motivo non consentito . Fermo restando che l’attenuante di cui all’art.62-bis
c.p. risponde alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, considerato
nella globalità degli elementi soggettivi ed oggettivi, non sussiste alcun vizio di
illogicità della motivazione della impugnata sentenza laddove la diminuzione di
pena è stata concretamente operata nella misura di un anno, anziché nella
massima misura possibile di 4 anni, atteso che non sussiste alcun obbligo del
giudice di riconoscere all’imputato la massima diminuzione possibile prevista
per tali attenuanti e la valutazione risulta sostanzialmente motivata con il
riferimento operato dalla Corte medesima alla particolare gravità del fatto,
trattandosi di traffico internazione di ingente quantittativo di sostanza
stupefacente.
3. In conclusione la sentenza deve essere annullata nei confronti di Combe
Emmanuel David e Camara Alhassane con rinvia per nuovo esame alla Corte di
appello di Torino. Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso di Diaby
Sarata che va condannata al pagamento delle spese processuali e della somma
di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
p.q.m.

3

appello per sostenere la loro responsabilità concorsuale fa infatti riferimento
non solo alla circostanza, pacificamente accertata, che i tre abbiano effettuato
insieme il viaggio in treno da Parigi a Torino, i cui biglietti sono stati prenotati
ed acquistati da Camara sia per l’amico Combe che per la Diaby
(asseritamente prima non conosciuta) ed erano dal medesimo detenuti, nonché
al comportamento tenuto dai medesimi sul treno e al loro arrivo alla stazione
di Torino, quale direttamente osservato e riferito dagli agenti che effettuavano
il controllo, ma anche al fatto che la donna era in possesso di 3 biglietti di
viaggio aereo dalla Guinea all’Europa, che dimostravano come la medesima
non avesse viaggiato sola e quindi, presumibilmente, che i due coimputati
avessero viaggiato con lei. Tale ultima circostanza è però oggetto di
contestazione da parte dei difensori di Camara e Combe che sostengono che in
realtà la donna era in possesso solo di documenti di viaggio riferibili a lei
medesima, come risulterebbe dai documenti esibiti dalla difesa di Camara. Sul
punto la sentenza impugnata non fa chiarezza, né dall’esame degli atti a
disposizione, che si impone a questa Corte attesa la natura della questione
posta che attiene al travisamento della prova, è stato possibile rinvenire i titoli
di viaggio di cui si discute. Si impone dunque al riguardo l’annullamento della
sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello, che
approfondirà l’indagine, se del caso facendo uso dei poteri che competono al
giudice di merito anche di acquisire informazioni presso la compagnia aerea.
Valuterà altresì, qualora dovesse permanere la situazione di incertezza sui
biglietti di cui si discute, se il residuo compendio probatorio, quale risultante
dalle indagini compiute, sia comunque sufficiente ad affermare la
responsabilità dei due imputati.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Combe Emmanuel David e
Camara Alhassane e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Torino.
Dichiara inammissibile il ricorso di Diaby Sarata che condanna al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in
favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13.11.2012.

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