Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2772 del 06/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2772 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MULLIRI GUICLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Alfano Salvatore Francesco, nato a Palermo l’1.8.57
imputato art. 137 d.lgs . 152/06
avverso la sentenza del Tribunale di Palermo del 7.12.12
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva
Premesso che, con il provvedimento impugnato, al ricorrente è stata applicata la pena
di 2600 C di multa in ordine al reato di cui all’art. 137 d.lgs 152/06;
Rilevato che la presente impugnazione si risolve nell’affermazione che la sentenza è
priva di motivazione e si invoca una pronuncia ex art. 129 c.p.p.;
Premesso che l’assoluta genericità e sostanziale assertività della doglianza sarebbero
ragioni di per sé sole sufficienti a giustificare la presente pronunzia di inammissibilità;
Rammentato, in ogni caso, che l’accordo sulla pena “esonera il giudice dall’obbligo di
motivazione sui punti non controversi della decisione” ( da ult., Sez. II, 12.10.05, P.M. In proc. Scafi” Rv.
232844) e che anche una valutazione sintetica del fatto, operata in sentenza, deve considerarsi
più che sufficiente a giustificare la ratifica dell’accordo raggiunto dalle parti (sez. III 18.6.99, Bonacchi,
“essendo sufficiente anche una
Rv. 215071 – e ribadita anche di recente – sez. I 10.1.07, Brendolin, Rv. 236622)
15.4.99,
Barba,
Rv.
213633);
a
riguardo
(sez.
v
implicita motivazione”
Data Udienza: 06/12/2013
Constatato che, nella specie, il Tribunale ha, per l’appunto, osservato che «dagli atti del
fascicolo del P.M. ed in particolare dalla c.n.r. in data 1.2.11 e dagli atti allegati emergono a
carico dell’Alfano chiari elementi di responsabilità in ordine ai fatti di causa»;
Considerato che, alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della
somma di 1500 C.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.
Così deciso in Roma nell’udienza del 6 dicembre 2013
Il Consi
estensore
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.