Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27719 del 18/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27719 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STUPIA SANTA N. IL 01/11/1961
avverso la sentenza n. 883/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
11/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

Data Udienza: 18/03/2016

Ritenuto che:
Con sentenza dell’ 11 novembre 2014 la Corte di Appello di Catania confermava la
sentenza del Tribunale di Catania, con la quale Stupia Santa era stata condannata per il reato
di cui agli art. 44, lett. b), d.P.R. 380/2001 alla pena di mesi 2 di arresto ed euro 15.000 di
ammenda.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’imputata

per vizio di

motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è manifestamente infondato.

riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è necessaria una analitica
valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli
atti, essendo sufficiente la indicazione degli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, rimanendo
disattesi o superati tutti gli altri.
Il preminente e decisivo rilievo accordato all’elemento considerato implica infatti il
superamento di eventuali altri elementi, suscettibili di opposta e diversa significazione, i quali
restano implicitamente disattesi e superati. Sicchè anche in sede di impugnazione il giudice di
secondo grado può trascurare le deduzioni specificamente esposte nei motivi di gravame
quando abbia individuato, tra gli elementi di cui all’art.133 c.p., quelli di rilevanza decisiva ai
fini della connotazione negativa della personalità dell’imputato e le deduzioni dell’appellante
siano palesemente estranee o destituite di fondamento (cfr.sez.6 n.34364 del 16.6.2010).
L’obbligo della motivazione non è certamente disatteso quando non siano state prese in
considerazione tutte le prospettazioni difensive, a condizione però che in una valutazione
complessiva il giudice abbia dato la prevalenza a considerazioni di maggior rilievo,
disattendendo implicitamente le altre. E la motivazione, fondata sulle sole ragioni
preponderanti della decisione non può, purchè congrua e non contraddittoria, essere sindacata
in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi
fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato.
La Corte territoriale, sia pure con motivazione stringata, ha negato la concessione delle
circostanze attenuanti generiche rilevando che la Stupia aveva già realizzato un abuso edilizio
in precedenza, ancorchè sanato, così evidenziando una personalità non rispettosa delle
prescrizioni della legge.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed ai sensi dell’art.616 c.p.p. al versamento alla Cassa delle
Ammende della somma che pare congruo determinare in euro 1.500.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro 1.500.

Va ricordato che, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, ai fini del

Così deciso il 18/03/2016

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