Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27718 del 18/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27718 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BANO BESNIK N. IL 29/10/1965
avverso la sentenza n. 5168/2014 GIP TRIBUNALE di ANCONA, del
19/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

Data Udienza: 18/03/2016

Ritenuto:
— che il G.I.P. del Tribunale di Ancona con sentenza del 19/01/2015 ha applicato a Bano
Besnik la pena concordata, ex art. 444 c.p.p., di anni 2 mesi 8 di reclusione ed euro 4.000
di multa per il delitto di cui all’art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990;
— che il ricorso proposto dall’imputato quanto alla determinazione della pena risulta
inammissibile perché:
* a fronte dell’applicazione di pena concordata, non è ammessa l’impugnazione in sede di
legittimità volta a contestare

l’entità della pena applicata o le modalità della sua

mancanza o insufficienza di motivazione, dal momento che la statuizione del giudice
coincide esattamente con la volontà pattizia;
— che, conseguentemente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616
c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile
a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro 2.000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro 2.000 alla Cassa delle ammende.

Così deliberato il 18/03/2016

determinazione; né può riconoscersi alla parte un concreto interesse a dedurre su tali punti

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