Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27718 del 06/06/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 27718 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARELLA MASSIMILIANO N. IL 06/04/1976
avverso l’ordinanza n. 241/2012 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 17/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/sentite le conclusioni dei PG Dott. OSc4 -1. Ced4.4.4—yeAD,
c,ttzt,rvo che
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rSL evurt4. •

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 06/06/2013

Ritenuto in fatto
1. Con provvedimento deliberato il 17 luglio 2012 la Corte di Appello dl
Reggio Calabria, pronunciando In funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato
Vetreete 9490~11

Ceiferile «Ossionille»a 44 .00448,111~ deilledtkito dispeste

con legge 241/2006 in relazione a plurime violazione dell’art. 73 d.P.R. n.
309/1990 commesse dall’aprile al novembre del 2006 ed unificate nel vincolo
della continuazione come da sentenza di condanna emessa dalla medesima Corte
anche volendo ritenere astrattamente applicabile il beneficio richiesto ai fatti
commessi entro il 2 maggio 2006, lo stesso andrebbe in ogni caso revocato di
diritto ex art. 1, comma 3, legge 31 luglio 2006, n. 241, avendo Il Carena – nel
termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge che aveva
concesso il beneficio, dopo cioè il 2 maggio 2006, commesso nuovi delitti (le
ulteriori violazioni dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990) sia pure unificati nel vincolo
della continuazione ai fatti commessi precedentemente, per i quali aveva
riportato condanna ad una pena superiore ad anni due (anni sei reclusione).
2. Avverso l’indicato provvedimento ha proposto ricorso per cessazione il
condannato, per li tramite del suo difensore di fiducia, chiedendone
taptil4 4″40.4.1•• 41 i .b 1.2~4-Q0.
l’annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione, evidenziando a tal
fine che nel provvedimento impugnato mancava una logica spiegazione del
rigetto dell’istanza, riferendosi la stessa, invero, ad un reato permanente
consumato già nell’aprile 2006 e per Il quale era quindi possibile l’applicazione
dell’indulto, quanto meno in forma parziale, in relazione ai fatti commessi
anteriormente il 2 maggio 2006.

Considerato in diritto
1. Rileva il Collegio, preliminarmente, che avverso i provvedimenti emessi
dal giudice dell’esecuzione relativi all’estinzione della pena, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 676 comma 1 e 667 comma 4 cod. proc. pen., non
è esperibile il ricorso per Cessazione, bensì l’opposizione davanti allo stesso
giudice.
Tale sequela procedimentale deve essere osservata sia nel caso che

il

giudice dell’esecuzione abbia deciso «de plano», come avvenuto nel presente
procedimento, sia nel caso in cui lo stesso giudice abbia deciso in contraddittorio
tra le parti ai sensi dell’art. 666 co. 3 cod. proc. pen.. Infatti, in caso contrario,
l’interessato verrebbe ad essere privato del duplice giudizio di merito
riconosciutogli dal codice di rito proprio al fine di consentirgli di ottenere un
«riesame» del provvedimento anche sotto profili non deducibili nel giudizio di

territoriale il 14 luglio 2011 e divenuta definitiva Il 28 giugno 2012, in quanto,

legittimità (Cass. sez. 3 n. 8124 del 5/12/2002, rv. 223.464; Cass. sez. 3A, n.
11.»2 def 7/4/1.05,

Pir.

202.599; Casi. sez. i n. 739 dot 25/3/1,998, rv.

200.501).

2. Pertanto, al sensi dell’art. 568 comma 5 cod. proc. pen., il ricorso deve
essere qualificato come opposizione ex art. 667 co. 4 cod, proc. pen. con la

P.Q.M.
qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla
Corte di Appello di Reggio Calabria.
Cogi deciso in Roma, li 6 giugno 2013.

~Seguente tresniiissiente dei« *ti iffla Corte dl Appello 41 ,Mitene.

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