Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27716 del 18/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27716 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE LUCA GIOVANNI ANTONIO N. IL 27/01/1970
avverso la sentenza n. 399/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del
10/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

Data Udienza: 18/03/2016

Ritenuto:
— che la Corte di appello di Catania con sentenza del 10 luglio 2014 ha confermato la sentenza
del 31 ottobre 2012 del Tribunale di Catania con la quale De Luca Giovanni Antonio era stato
condannato alla pena di mesi 3 di arresto ed euro 25.000 di ammenda per i reati di cui agli
artt. 44, lett. b), 93, comma 1, 94, comma 1, 95, comma 1, d.P.R. 380/2001;
— che il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di
legge e vizio della motivazione per: a) la incongrua esclusione della natura pertinenziale delle
opere realizzate; b) la mancata dichiarazione di prescrizione dei reati; c) la mancata

— che i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto:
a) correttamente la Corte territoriale ha escluso la natura pertinenziale del manufatto.
La nozione di

“pertinenza urbanistica”

(vedi Cass., Sez. III: 9.12.2004, ric. Bufano;

27.11.1997, ric. Spanò; 24.10.1997, ric. Mirabile) ha peculiarità sue proprie, che la
distinguono da quella civilistica: deve trattarsi, invero, di un’opera preordinata ad un’oggettiva
esigenza di un edificio principale, sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile in
termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo tale da non consentire, in
relazione anche alle caratteristiche dell’edificio principale, una sua destinazione autonoma e
diversa da quella a servizio dell’immobile cui accede.
Il durevole rapporto di subordinazione deve instaurarsi con una costruzione preesistente e la
relazione con detta costruzione deve essere, in ogni caso, “di servizio”, allo scopo di renderne
più agevole e funzionale l’uso (carattere di strumentalità funzionale), mentre non può
ricondursi alla nozione in esame la realizzazione di un manufatto che [come nella fattispecie in
oggetto] costituisce in sostanza ampliamento di un edificio,

consentendo, per natura e

struttura, una pluralità di destinazioni ed essendo logicamente ed economicamente utilizzabile
in altro modo che non sia quello di servire l’immobile al quale accede.
La Corte territoriale ha comunque dato ampia e puntuale motivazione sotto ogni profilo di fatto
e di diritto relativo all’abuso edilizio, come profilato e come più variamente contestato in sede
di gravame dalla difesa dell’imputato.
b) che in ordine alla eccepita prescrizione il ricorrente richiede a questa Corte valutazioni in
fatto che le sono pacificamente inibite e comunque essendovi anche su questo punto puntuale
motivazione, in fatto, della Corte territoriale. Peraltro la inammissibilità del ricorso, dovuta alla
manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di
impugnazione, sicché non può tenersi conto della prescrizione che venga a scadere in epoca
successiva alla pronuncia della sentenza impugnata ed alla presentazione del gravame (vedi
Cass., Sez. Unite, 21.12.2000, n. 32, ric. De Luca);
c) del pari puntuale e logicamente ineccepibile risulta la motivazione del giudice di appello in
ordine alla conferma della mancata concessione delle attenuanti generiche, con particolare
riguardo ai plurimi precedenti penali dell’imputato ed alla ritenuta, insindacabilmente
trattandosi di valutazione di merito, gravità del fatto;

I

concessione delle attenuanti generiche;

– che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa
della ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro 1.500.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al versamento della somma di euro 1.500 alla Cassa delle ammende.

Così deliberato il 18/03/2016

Il Consigr.tensore
E

anzon

Il Presid nt
Silvio

2

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