Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27715 del 18/03/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27715 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: MANZON ENRICO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BRIGNONE GIUSEPPA MIMMA N. IL 18/01/1967
FONTANA FELICE N. IL 27/08/1956
avverso la sentenza n. 831/2014 CORTE APPELLO di PALERMO, del
30/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;
Data Udienza: 18/03/2016
Ritenuto:
– – che la Corte di appello di Palermo con sentenza del 30 giugno 2015, confermando la
sentenza del 20 giugno 2013 del Tribunale di Marsala che, nella parte che qui rileva, aveva
condannato Brignone Giuseppa Mimma e Fontana Felice alla pena di mesi 4 giorni 10 di
reclusione ed euro 120 di multa per i reati di cui agli artt. 110, 349, 633, 639 bis, cod. pen., ha
escluso l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis, cod. pen.;
– – che avverso detta sentenza, tramite il rispettivo difensore fiduciario, hanno proposto ricorso
per cassazione gli imputati, analogamente denunziando violazione di legge ed in particolare
inapplicabilità di detta causa di non punibilità;
— che tali doglianze sono inammissibili e manifestamente infondate, in quanto richiedono a
questa Corte un sindacato, che le è sicuramente inibito, sulla valutazione fattuale concreta che
il giudice di appello ha dato in ordine al punto decisionale de quo, peraltro con motivazione
adeguata e logicamente ineccepibile;
— che i ricorsi, conseguentemente, vanno dichiarati inammissibili e, a norma dell’art. 616
c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a
colpa dei ricorrenti (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma, equitativamente fissata, di euro 1.500.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.500 alla Cassa delle ammende.
Così deliberato il 18/03/2016
censurando le ragioni addotte dalla Corte territoriale a sostegno dell’affermazione di