Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27712 del 18/03/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 27712 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRECO MARCO N. IL 17/08/1984
avverso la sentenza n. 1003/2013 CORTE APPELLO di LECCE, del
19/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

Data Udienza: 18/03/2016

p

ritenuto:

-che con sentenza del 19 dicembre 2014 la Corte di Appello di Lecce confermava la sentenza
del Tribunale di Brindisi con la quale Greco Marco era stato condannato alla pena di mesi 8 di
reclusione ed euro 8.000 di multa per il reato di cui all’ art. 6, comma 2 e 6, L.401/89.
-che contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore,
denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, ribadendo le argomentazioni già
rigettate nei gradi di merito (fatti non rientranti nell’obbligo di presentazione all’Autorità di PS;
insussistenza dell’elemento soggettivo a causa di errore di fatto);
– che il ricorso è manifestamente infondato, venendo riproposte in questa sede di legittimità
doglianze già correttamente disattese, in fatto e diritto, dalla Corte territoriale. Come ha
ricordato la Corte di Appello, è pacifico che il riferimento contenuto nell’art.6 cit. a
“manifestazioni sportive specificamente indicate” richiede non che queste siano indicate
nominativamente (il che sarebbe impossibile, sia per la evidente “lunghezza” della
elencazione, sia perché non è dato sapere in relazione alla possibile lunga durata della
prescrizione quali incontri verranno disputati da una squadra), ma che esse siano
determinabili, con certezza, dal destinatario del provvedimento. Tale deterrninabilità può
avvenire, ovviamente, per tutte le partite di campionato o per gli incontri ufficiali programmati,
che vengono resi noti al pubblico con largo anticipo ed attraverso i mezzi di comunicazione.
Per un “tifoso” è quindi agevole conoscere le date in cui la squadra di calcio si esibirà in casa
o in trasferta, in campionato od in tornei programmati ed ufficiali. Ha rilevato, inoltre, la Corte
di merito che, trattandosi di reato a dolo generico, non pUò avere rilievo l’allegata soggettiva
dimenticanza degli obblighi inevasi.
– che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa per le Ammende della somma che pare
congruo determinare in euro 1.500,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro 1.500.

Così deciso il 18/03/2016

I

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA