Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27710 del 18/03/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27710 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: MANZON ENRICO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAIAZZO VINCENZO N. IL 12/04/1941
avverso la sentenza n. 1540/2008 TRIBUNALE di SANTA MARIA
CAPUA VETERE, del 18/04/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;
Data Udienza: 18/03/2016
Ritenuto:
– – che il Tribunale di S.M. Capua Vetere con sentenza in data 14 febbraio 2011, ha
dichiarato non doversi procedere nei confronti di Caiazzo Vincenzo in ordine al reato di cui
agli artt. 81, cod. pen., 44 lett. b), d.P.R. 380/2001, per essere il reato estinto per
intervenuta sanatoria; ha invece condannato il Caiazzo alla pena di euro 600 di ammenda
per i reati di cui agli artt. 71, 72, 95, d.P.R. 380/2001;
– – che avverso detta sentenza, tramite il difensore fiduciario, ha proposto ricorso per
cassazione l’imputato, deducendo a) l’erroneità della pronuncia di condanna, dovendosi
sanzionatorio;
– – che il primo motivo dedotto è a-specifico, non spiegando per quale ragione, di fatto
ovvero di diritto, la sentenza sia viziata nel punto decisionale correlativo, dovendosi
riaffermare il principio che «È inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi
l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle
poste a fondamento dell’atto d’impugnazione, atteso che quest’ultimo non può ignorare le
affermazioni del provvedimento censurato». (Così, ex multis, Sez. 2, n. 11951 del
29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425);
— che il secondo motivo è manifestamente infondato, trattandosi di sanzione attestata assai
vicino ai minimi edittali previsti per le tre contravvenzioni de quibus, sicchè il giudicante non
può considerarsi soggetto ad oneri motivazionali ulteriori;
— che, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n.
186) – segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore
della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.500;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato il 18/03/2016
Il Consigli
Il President
stensore
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estendere la causa estintiva anche agli altri reati contestati; b) l’eccessività del trattamento