Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2771 del 18/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 2771 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AUREL STEFAN N. IL 28/07/1985
avverso l’ordinanza n. 131/2015 TRIBUNALE di NOLA, del
07/07/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Udit i dife or Avv.;

Data Udienza: 18/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Noia respingeva l’istanza di remissione in termini proposta
nell’interesse dell’Aurei Stefan.

2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso l’ Aurei Stefan che deduceva
la nullità assoluta ed insanabile dell’ordinanza reiettiva: l’avviso dell’udienza
camerale era stato infatti notificato non all’avvocato nominato di fiducia (avv.

l’imputato nella fase di merito.

3. Il Procuratore generale con requisitoria scritta concludeva per L’annullamento
senza rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato.
1.1. In tema di restituzione in termini ex art.175, comma quarto, cod. proc.
pen., competente a decidere, in via generale, è il giudice che sarebbe
competente a decidere sull’impugnazione; qualora, tuttavia, l’istanza di
rimessione in termini sia proposta al giudice dell’ esecuzione, quale istanza
logicamente subordinata all’accertamento della validità del titolo esecutivo, la
competenza a decidere sulla rimessione, ex art. 670, comma terzo, cod. proc.
pen., è del giudice dell’ esecuzione, sempre che la predetta richiesta non sia già
stata presentata al giudice dell’impugnazione (Cass. sez. 1, n. 7900 del
31/01/2007, Rv. 236245).
Tanto premesso, il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui nella fase di
esecuzione non spiega effetti la nomina del difensore di fiducia effettuata nel
giudizio di merito, salvo che per quanto riguarda la notifica dell’ordine di
esecuzione e del pedissequo decreto di sospensione, secondo la disposizione
espressa dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., preordinata a consentire la
proposizione delle istanze da essa stessa previste e non suscettibile di
interpretazione analogica (Cass. sez. 1 n. 30366 del 22/05/2003, Rv. 225499;
Cass. sez. 4, n. 28950 del 11/04/2002 Rv. 222225, Cass. sez. 1, n. 5972 del
18/11/2014, dep. 2015 Rv. 262307).
Deve dunque ribadirsi che, tranne nell’ipotesi sopra considerata (espressamente,
come si è visto, diversamente disciplinata), vale la regola che le notifiche in
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al difensore
ordine ai procedimento di esecuzione deve essere

2

Castiello Antino, di fiducia dal 28 aprile 2014), ma all’avvocato che aveva difeso

nominato dall’interessato per la fase esecutiva o, in mancanza, a quello
designato di ufficio.
1.2. Il provvedimento impugnato deve dunque essere annullato senza rinvio.
Gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Noia per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli

Così deciso in Roma, il giorno 18 novembre 2015

atti al Tribunale di Nola.

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