Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2771 del 06/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2771 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MULLIRI GUICLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Bandera Maria Laura, nata a Brescia il 12.5.54
imputata art. 10 ter d.lgs 74/00
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia dell’1.7.13
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva
Premesso che, con il provvedimento impugnato, alla ricorrente è stata applicata la pena
di mesi 4 di reclusione in ordine al reato di cui all’art. 10 ter d.lgs 74/00;
Rilevato che la presente impugnazione censura il mancato riconoscimento delle
attenuanti generiche;
Considerato che il giudice non ha fatto altro che verificare la giustezza dell’accordo
sottopostogli dalle parti ed applicare la relativa pena da essi concordata (e che non prevedeva il
riconoscimento delle attenuanti aeneriche) e che questa Corte (sez. xn 10.4.03, Valetta, Rv. 228405; conf. Rv. 232844
e 233369),
ha già affermato che “una volta che l’accordo tra le parti sia stato ratificato dal
giudice con la sentenza di applicazione della pena, non è consentito, fuori dai casi di palese
incongruenza, censurare il provvedimento in punto di qualificazione giuridica del fatto e di
ricorrenza delle circostanze, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione,
Data Udienza: 06/12/2013
ricorrendo in proposito un dovere di specifica argomentazione solo per il caso che l’accordo
abbia presupposto una modifica dell’imputazione originaria”;
Considerato che, alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende
della somma di 1500 €.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 €.
Così deciso in Roma nell’udienza del 6 dicembre 2013
Il Presi nte
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.