Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27709 del 18/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27709 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARANO LUIGI N. IL 12/07/1974
avverso la sentenza n. 8910/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
22/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

Data Udienza: 18/03/2016

Ritenuto:
– – che la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 22 gennaio 2015 ha confermato la
sentenza del 13 novembre 2009 del Gip del Tribunale di Napoli con la quale Marano Luigi
era stato condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 3.000 di multa per il reato di
cui all’art. 73, comma 5, TU stup.;
– – che avverso detta sentenza, tramite il difensore fiduciario, ha proposto ricorso per
cassazione l’imputato, deducendo con un unico motivo vizio della motivazione sia in ordine
alla affermazione di penale responsabilità sia quanto alla mancata concessione delle

– – che il motivo dedotto è a-specifico, non contenendo alcuna precisazione delle critiche
mosse ai punti motivazionali della sentenza impugnata;
– – che va dunque riaffermato il principio che «È inammissibile il ricorso per cassazione
quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione, atteso che quest’ultimo
non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato». (Così, ex multis, Sez. 2, n.
11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425)
– – che, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n.
186) – segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore
della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.500;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500 in favore della Cassa delle ammende.

Così deliberato il 18/03/2016

attenuanti generiche;

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