Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27708 del 18/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27708 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE MARTINO CARMINE N. IL 25/10/1975
avverso la sentenza n. 10851/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
17/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

Data Udienza: 18/03/2016

Ritenuto:
— che la Corte di appello di Napoli con sentenza del 17 marzo 2015 ha confermato la
sentenza del 28 giugno 2014 del Tribunale di Napoli con la quale De Martino Carmine era
stato condannato alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione ed euro 25.534 di multa per il
reato di cui all’art. 291 bis, d.P.R. 43/1973, con il riconoscimento della contestata recidiva;
– – che avverso detta sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l’imputato,
deducendo con un unico motivo il vizio della motivazione della sentenza impugnata in
quanto integrativa della motivazione mancante della sentenza appellata in punto

— che il motivo dedotto è manifestamente infondato, essendo consolidato nella
giurisprudenza di questa Corte che «La mancanza assoluta di motivazione della sentenza
non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall’art. 604 cod. proc. pen., per i quali il
giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al
giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena
cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione
mancante» (ex pluribus, v. Sez. 6, n. 26075 del 08/06/2011, B., Rv. 250513);
– – che peraltro tale onere motivazionale è stato pienamente assolto dal giudice di appello;
— che il ricorso va dunque dichiarato inammissibile;
– – che, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n.
186) – segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore
della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.500;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500 in favore della Cassa delle ammende.

Così deliberato il 18/03/2016

applicazione della recidiva;

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