Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27706 del 18/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27706 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NASTRI MARIO N. IL 10/07/1978
avverso la sentenza n. 9289/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
10/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

Data Udienza: 18/03/2016

Ritenuto:
— che la Corte di appello di Napoli con sentenza del 10 febbraio 2015 ha confermato la
sentenza in data 29 aprile 2014 del Tribunale di Torre Annunziata che aveva condannato
Nastri Mario alla pena di anni 4 mesi 4 di reclusione ed euro 20.000 di multa per i reati di
cui agli artt. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011, 81 cpv., cod. pen., 73, D.P.R. n. 309/1990,
337, cod. pen.;
– – che la Corte territoriale, in riscontro ai motivi di gravame, ha escluso la applicabilità dell’
ipotesi di reato attenuata di cui all’art. 73, comma 5, TU stup. ed ha ritenuto invece
applicabile la contestata recidiva;

– – che avverso detta sentenza, tramite i difensori fiduciari, ha proposto due distinti ricorsi
per cassazione l’imputato, con il primo (avv. Morra) lamentando la mancata sussunzione del
reato in materia di stupefacenti nell’ipotesi attenutata citata; con il secondo (avv.
Formisano) dolendosi di violazione di legge e vizio di motivazione in punto di: a) mancata
applicazione dell’art. 129, cod. proc. pen. ed ancora della mancata applicazione dell’art. 73,
comma 5, TU stup.; b) attribuzione di rilevanza alla contestata recidiva reiterata, specifica,
infraquinquennale;
– – che gli anzidetti motivi di ricorso costituiscono censure in fatto della sentenza impugnata
e sono altresì manifestamente infondati, poiché:
* la motivazione della sentenza impugnata appare esauriente e corrispondente alle
premesse fattuali acquisite in atti, in quanto essa esamina tutti gli elementi decisivi a
disposizione e fornisce risposte coerenti alle obiezioni della difesa (con particolare
riferimento alla prospettazione dell’ipotesi delittuosa attenuata di cui all’art. 73,
comma 5, TU stup.);
* secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale [sentenza n. 192/2007] e
l’ormai consolidato orientamento di questa Corte Suprema [vedi Cass.: Sez. IV:
3.5.2007, n. 16750; 9.7.2007, n. 26412; 20.7.2007, n. 29228; Sez. V, 31.10.2007,
n. 40446; Sez. VI, 11.10.2007, n. 37549; Sez. II, 11.12.2007, n. 46243], anche nel
caso di recidiva ex art. 99, 4 0 comma, cod. pen. occorre verificare se l’avere
commesso l’ulteriore reato dopo le precedenti condanne sia effettiva espressione di
più accentuata colpevolezza o pericolosità sociale del reo, in rapporto ai parametri
indicati dall’art. 133 cod. pen., alla natura ed al tempo di commissione dei precedenti
reati e, ove la conclusione sia negativa, la recidiva può essere esclusa, limitatamente
ai fini sanzionatori, sì da rendere inoperante il divieto di prevalenza delle attenuanti
sancito dal combinato disposto degli artt. 69, comma 4, e 99, comma 4, cod. pen.
Nella fattispecie in esame, però, la Corte territoriale razionalmente ha valutato le
violazioni oggetto del presente procedimento come realmente significative della
accentuazione della pericolosità e della capacità e determinazione a delinquere in una
persona gravata da plurimi e gravi precedenti, tanto da essere soggetto alla misura
di prevenzione della sorveglianza speciale, nonché considerata la resistenza
all’arresto e la fuga immediatamente successiva;
1

– che i ricorsi, conseguentemente, vanno dichiarati inammissibili e, a norma dell’art. 616
c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile
a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma, equitativamente fissata, di euro 1.500.

P. Q. M.

procedimento e al versamento della somma di euro 1.500 alla Cassa delle ammende.
Così deliberato il 18/03/2016

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del

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