Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27705 del 18/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27705 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ORLANDO SALVATORE N. IL 24/08/1946
avverso la sentenza n. 8783/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
10/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

Data Udienza: 18/03/2016

Ritenuto:
– – che la Corte di appello di Napoli con sentenza del 10 dicembre 2013, ha confermato la
sentenza del 9 dicembre 2009 del Tribunale di S.M. Capua Vetere-Aversa che, nella parte che
qui rileva, aveva condannato Orlando Salvatore alla pena di mesi 4 di arresto ed euro 400 di
ammenda per il reato di cui all’art., 718, 719, cod. pen.;
— che la Corte territoriale in riscontro ai motivi di gravame aveva affermato corretto il giudizio
del primo giudice in punto affermazione della responsabilità penale ed in punto determinazione
del trattamento sanzionatorio, anche per la mancata concessione delle attenuanti generiche;

denunziando violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla applicazione delle
norme incriminatrici applicate nei gradi di merito, in particolare osservando che non era stato
affrontata la questione della sussistenza del “fine di lucro”, trattandosi di elemento oggettivo
essenziale della fattispecie astratta contestatagli;
— che tale doglianza è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.,
trattandosi di questione non devoluta in appello e comunque non rilevabile di ufficio in questo
grado;
– – che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa
del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma, equitativamente fissata, di euro 1.500.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.500 alla Cassa delle ammende.

Così deliberato il 18/03/2016

– – che avverso detta sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l’imputato,

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