Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27704 del 18/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27704 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAIAFA CIRO N. IL 25/02/1980
avverso la sentenza n. 9788/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
03/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

Data Udienza: 18/03/2016

Ritenuto:
— che la Corte di appello di Napoli con sentenza del 3 marzo 2015, ha confermato la sentenza
del 3 giugno 2014 del Tribunale di Napoli che aveva condannato Caiafa Ciro alla pena di anni 2
di reclusione ed euro 2.000 di multa per il reato di cui all’art., 73, commi 5, TU stup.;
– – che la Corte territoriale, per la parte che qui rileva, in riscontro ai motivi di gravame aveva
affermato corretto il giudizio del primo giudice in punto esclusione della destinazione della
droga in sequestro al c.d. “uso di gruppo”;
– – che avverso detta sentenza, tramite il difensore fiduciario, ha proposto ricorso per

detto punto decisionale;
– – che tale doglianza è inammissibile in quanto e manifestamente infondata e comunque
perché implica una valutazione di merito non esperibile in questa sede di legittimità, risultando
di contro le argomentazioni spese dalla Corte territoriale adeguate e congrue, particolarmente
sulla questione della esatta identificazione dei componenti del “gruppo di acquisto”,
affermandosi coerentemente la mancanza di prova della allegazione difensiva correlativa;
– – che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa
del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma, equitativamente fissata, di euro 1.500.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.500 alla Cassa delle ammende.

Così deliberato il 18/03/2016

cassazione l’imputato, denunziando violazione di legge e vizio della motivazione in ordine a

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