Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27703 del 18/03/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 27703 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TAGLIAFERRI PASQUALE N. IL 08/10/1958
avverso la sentenza n. 10931/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
04/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

Data Udienza: 18/03/2016

Ritenuto:
– – che la Corte di appello di Napoli con sentenza del 4 maggio 2015, ha confermato la sentenza
del 9 luglio 2014 del Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la quale Tagliaferri
Pasquale è stato condannato alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 18.000 di multa per il
reato di cui all’art. 73, commi 1 e 1 bis, Tu Stup. ascrittogli;
– – che la Corte territoriale in riscontro all’unico motivo di gravame aveva rilevato che doveva
considerarsi adeguato il trattamento sanzionatorio applicato dal Tribunale;
– – che avverso detta sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l’imputato,

129, cod. proc. pen.;
— che tale doglianza è inammissibile per a-specificità non essendosi precisato per quale
ragione debba ritenersi integrata la dedotta violazione di legge ed il vizio della motivazione,
essendo pacifico che «È inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione
della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’atto d’impugnazione, atteso che quest’ultimo non può ignorare le affermazioni
del provvedimento censurato». (Così, ex multis, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato,
Rv. 259425);
— che peraltro la censura è altresì inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.,
trattandosi di questione non devoluta in appello e comunque non rilevabile d’ufficio in questo
rado;
– – che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa
del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma, equitativamente fissata, di euro 1.500.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.500 alla Cassa delle ammende.

Così deliberato il 18/03/2016

denunziando violazione di legge e vizio della motivazione per la mancata applicazione dell’art.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA