Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27702 del 18/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27702 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MELOK SALAM N. IL 16/08/1986
LAIDI TOUFIK N. IL 05/04/1983
avverso la sentenza n. 6008/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
18/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

Data Udienza: 18/03/2016

Ritenuto:
— che la Corte di appello di Napoli con sentenza del 18 marzo 2015, ha confermato la sentenza
del 14 febbraio 2014 del Tribunale di Napoli con la quale Melok Salam e Laidi Toufik sono stati
condannati alla pena di anni 1 mesi 2 di reclusione ed euro 4.000 di multa per reati di cui agli
artt. 81 cpv., 110, cod. pen., 73, comma 5, Tu Stup. loro ascritti;
– – che la Corte territoriale in riscontro ai motivi di gravame aveva rilevato che l’ipotesi
attenuata era già stata riconosciuta in prime cure e che doveva considerarsi adeguato il
trattamento sanzionatorio applicato dal Tribunale;

cassazione gli imputati, denunziando violazione di legge per la mancata applicazione dell’art.
129, cod. proc. pen.;
— che tale doglianza è inammissibile per a-specificità non essendo precisato per quale ragione
debba ritenersi integrata la dedotta violazione di legge, essendo pacifico che «È inammissibile
il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione,
atteso che quest’ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato». (Così,
ex multis, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425);
– – che peraltro la censura è manifestamente infondata, posto che la Corte territoriale ha
compiutamente argomentato in ordine alla sussistenza della penale responsabilità dei
prevenuti;
– – che i ricorsi, conseguentemente, vanno dichiarati inammissibili e, a norma dell’art. 616
c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a
colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma, equitativamente fissata, di euro 1.500.

P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.500 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Così deliberato il 18/03/2016

— che avverso detta sentenza, tramite il difensore fiduciario, hanno proposto ricorso per

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