Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2770 del 18/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 2770 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DEIANA DANIELE N. IL 30/01/1991
avverso la sentenza n. 1925/2015 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di LECCE, del 22/05/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Do ft. SANDRA RECC ONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
AX)v.

Uditi difenAvv.;

Data Udienza: 18/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Lecce applicava al Deiana la pena concordata per una rapina
consumata, una rapina tentata e due episodi di ricettazione ratificando
l’accordo che prevedeva la applicazione della pena finale di anni quattro di
reclusione ed euro 1200 di multa, previo riconoscimento delle attenuanti
generiche in misura equivalente alla recidiva reiterata specifica ed

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso il difensore dell’imputato che
deduceva:
2.1. Omessa motivazione in ordine alla applicabilità dell’art. 129 cod. proc.
pen. Ci si doleva anche della omessa concessione dell’attenuante del
risarcimento del danno malgrado il risarcimento fosse avvenuto e fosse congruo.
2.2. Illegittimità costituzionale dell’art. 99 comma V cod. proc. pen. ed
illegittimità costituzionale dell’art. 69 4 comma circa il divieto di prevalenza
delle attenuanti generiche.
2.3. Violazione di legge. Si deduceva che il divieto di prevalenza previsto
dall’art. 69 comma 4 cod. pen opera solo con riferimento alla recidiva reiterata
e non ha applicazione automatica quando venga contestata la recidiva di cui
all’art. 99 comma 5 cod. pen.
2.4. violazione di legge. Si deduceva che il fatto inquadrato come ricettazione
aggravata contestata al capo c) doveva essere riqualificato come furto, tenuto
conto che dagli atti risultava che il bene era stato trafugato solo sette giorni
prima dell’accertamento del fatto contestato al Deiana.

3. Il Procuratore generale instava per il rigetto del ricorso rilevando che
l’impossibilità di escludere la recidiva non ha inciso né il patto né la valutazione
del giudice.

4. Il difensore dell’imputato con memoria difensiva ribadiva le ragioni del ricorso
rilevando come la sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità di cui all’art. 99
comma 5 cod. pen. era rilevante sulla formazione dell’accordo che era stato
effettuato sul presupposto della obbligatorietà della recidiva. Il mutamento dei
parametri di legge per la definizione del trattamento sanzionatorio imponeva,
nella prospettiva del ricorrente, l’annullamento della sentenza per consentire la
riformulazione dell’accordo sulla base dei nuovi parametri.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2

infraquinquennale, prevista dall’art. 99 comma 5 cod. proc. pen.

1.11 ricorso è infondato.
1.1. Il ricorso è manifestamente infondato nella parte in cui censura la
motivazione laddove ritiene congrua la pena proposta, esclude la applicabilità
dell’art. 129 cod. proc. pen., e ritiene corretta la qualificazione giuridica del
fatto.
La Corte di legittimità ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Cass. S.U.
27 settembre 1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di

medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché
succintamente, ovvero implicitamente di aver proceduto alla delibazione degli
elementi positivi richiesti e di quelli negativi, ovvero che non debba essere
pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129 cod. proc.pen.
(Cass. Sez. 4, n. 34494 13/07/2006; Cass. sez. 1, n. 3980\94 Magliulo, rv
199479).
Il giudizio sintetico sulla congruità della pena offerto nella sentenza impugnata
offre un sostegno motivazionale coerente con i parametri di legge tenuto conto
della particolare natura del rito che vede il giudice procedere ad una ratifica ad
un accordo tra le parti che comporta una rinuncia allo sviluppo del processo con
le forme ordinarie, con conseguente riduzione degli oneri motivazionali che si
ritengono assolti anche attraverso il ricorso a formule sintetiche.
Sotto altro profilo, si rileva che la adesione a tale accordo, nella misura in cui la
pena proposto sia legale, elide l’interesse della parte al ricorso per cessazione
che deve, anche in relazione a tale aspetto, essere dichiarato inammissibile.
Invero, l’interesse ad impugnare richiamato dall’art. 568 cod. proc.pen., comma
4 cod. proc. pen. quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione,
deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da
impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso
l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più
vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente.
Dunque sussiste un interesse concreto solo ove dalla denunciata violazione sia
derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio
possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto,
ma anche praticamente favorevole (cfr. Cass. S.U. n. 42 del 13.12.95, dep.
29.12.95; Cass. n. 6301/97; Cass. n. 514/98; Cass. Sez. 2, n. 15715 del
28.5.2004, dep. 8.6.2004; Cass. Sez. 1, n. 47496 del 17.10.2003, dep.
11.12.2003, nonché numerose altre analoghe). In altre parole, l’interesse ad
impugnare non è costituito dalla mera aspirazione della parte all’esattezza
tecnico-giuridica della motivazione del provvedimento, ma dall’interesse a

applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della

conseguire – dalla riforma o dall’annullamento del provvedimento impugnato – un
concreto vantaggio (Cass. Sez. 2, n. 31048 del 13/06/2013, Rv. 257066).
Nel caso di specie non si rinviene l’ interesse del ricorrente che si duole della
motivazione di accoglimento di una sua esplicita richiesta di patteggiamento.
Manifestamente infondate sono anche le doglianze avanzate in ordine alla
sinteticità della motivazione riferite alla qualificazione giuridica. In assenza di
errori dì inquadramento non si rinviene l’interesse al ricorso della parte che ha
aderito all’accordo.

giudice, nell’applicare la pena concordata, la possibilità di ricorrere per
cassazione deducendo l’erronea qualificazione del fatto contenuta in sentenza
deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste
l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre
deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini
di opinabilità (Cass. sez. 6 n. 45688 del 20/11/2008, Bastea, Rv. 241666; Cass.,
sez. 4 n. 10692 del 11/3/2010, Hernandez, Rv. 246394).
Nel caso di specie non ricorrono le condizioni di errore manifesto nella
qualifica giuridica del fatto e la motivazione offerta in ordine alla applicazione
dell’art. 129 cod. proc. pen ed alla valutazione della congruità della pena.
1.2. Le doglianze che sollecitano i poteri di ufficio della Corte avanzate con la
memoria sono infondate.
Il ricorrente evidenziava che mentre il ricorso era pendente era stata dichiarata
l’incostituzionalità dell’art. 99 comma 5 cod. proc. pen., nella parte in cui
prevedeva l’obbligatorietà di tale forma di recidiva. La modifica dell’assetto
normativo sulla base del quale si era formato l’accordo nella prospettiva del
ricorrente imponeva l’annullamento della sentenza con rinvio per ridefinizione
dell’accordo sulla base dei parametri legali.
L’istanza che invoca l’esercizio dei poteri di controllo del giudice in relazione
alla applicazione della pena “legale”, non risulta – nel caso concreto fondata.
Dagli atti emerge infatti che la originaria richiesta di applicazione della pena
concordata prevedeva (all’epoca erroneamente) la esclusione della recidiva. La
quantificazione della pena così richiesta è sovrapponibile a quella risultante
dal successivo calcolo, effettuato bilanciando la recidiva contestata in
equivalenza con le attenuanti generiche.
Dunque la volontà delle parti, anche escludendo la recidiva, si esprimeva con
la richiesta di applicazione di una pena omogenea a quella effettivamente
applicata.

4

Peraltro, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità il

2.Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il
ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al
pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

L’estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma, il giorno 18 novembre 2015

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