Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 277 del 07/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 277 Anno 2014
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CLEMA LUCIANO n. 13/12/1977
avverso l’ordinanza n. 736/2012 del 12/4/2013 del TRIBUNALE DEL
RIESAME DI BARI
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ANGELO DI POPOLO che
ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24 aprile 2012 il gip del Tribunale di Bari decideva sulla
richiesta di misura cautelare presentata dal PM il 27 aprile 2011 nei confronti di
numerose persone per vari reati di associazione per delinquere finalizzata allo
spaccio di stupefacenti, ipotizzando l’esistenza di diversi gruppi operanti nei
comuni di San Severo e Apricena e contestando, altresì, numerosi reati fine.
Nei confronti dell’odierno ricorrente, Clema Luciano, rigettava la richiesta
per il reato associativo e varie contestazioni di violazioni dell’art. 73 legge droga.
Il PM presentava appello in data 2 maggio 2012 nei confronti di CLema e
numerosi altri indagati.
L’appello veniva parzialmente accolto nei confronti del ricorrente .
Nell’esame del complessivo materiale indiziario il Tribunale riteneva di
ravvisare gravi indizi di colpevolezza per taluni episodi indicativi della attività di
spaccio di droga esercitata dal ricorrente; il Tribunale unificava i vari fatti in
un’unica contestazione ricomprendente parte dei fatti indicati nei capi C4, C5 e

Data Udienza: 07/11/2013

C6, contestazioni per le quali riteneva sussistere gravi indizi, ed in cui sono
compresi i medesimi fatti contestati anche ai capi C7, C8 e C10.
Il Tribunale affermava poi sussistere gravi esigenze cautelari attesa la prova
della stabile dedizione del ricorrente alla attività di spaccio unitamente al
predetto Franchelli, tenuto altresì conto dei precedenti penali specifici e della
misura cautelare applicata nel dicembre 2012 per analoga violazione nonché la
condanna intervenuta per l’episodio del 27 maggio 2010, che si collocava
nell’ambito delle vicende per cui si procede. La custodia in carcere era

ricorrente quanto al rispetto di misure meno afflittive.
Clema propone ricorso avverso tale ordinanza.
Con primo motivo deduce la inammissibilità originaria dell’appello del
pubblico ministero per mancanza di motivi specifici. Il PM, che peraltro aveva
presentato una richiesta di misura cautelare per sé generica, si è limitato a
confermare il mero richiamo alle intercettazioni valorizzate dalla polizia
giudiziaria nell’informativa contestando genericamente il provvedimento del
giudice senza alcuna argomentazione critica sulle sue motivazioni.
Con secondo motivo deduce la violazione legge dell’articolo 73 legge droga e
la violazione del principio del ne bis in idem sostanziale osservando che le
condotte contestate ai capi c5 e c6 sono semplici duplicazioni della condotta
contestata al capo C4. Erroneamente, quindi, il tribunale non ha ritenuto che si
tratti di un unico fatto.
Con terzo motivo contesta la valutazione in tema di esigenze cautelari e di
necessità della custodia in carcere non essendosi tenuto conto che per il fatto per
cui il ricorrente fu arrestato il 27 maggio 2010 era stato posto agli arresti
domiciliari e che la pena che potrà conseguire al procedimento in corso dovrà
essere posta in continuazione con la condanna già intervenuta per il predetto
episodio. Inoltre non si è tenuto conto del tempo decorso dei fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
È fondato il primo motivo di ricorso quanto alla originaria inammissibilità
dell’appello del pubblico ministero.
Anche in materia di misure cautelari l’appello ha le medesime caratteristiche
generali di tale tipo di gravame. Quindi è necessario:

che siano rispettate le caratteristiche di specificità dell’atto di

impugnazione nell’individuare i punti del provvedimento impugnato rispetto ai
quali si formulano doglianze;

che in riferimento a tali punti siano svolti argomenti in fatto ed in diritto

specifici non potendosi l’appello limitare ad un generico invito alla revisione della

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confermata quale unica misura adeguata tenuto conto della inaffidabilità del

originaria decisione mediante una autonoma valutazione della richiesta di misura
cautelare.
La conseguenza è, quindi, che in linea generale un semplice richiamo al
contenuto della richiesta di misura cautelare non potrà soddisfare tali requisiti di
specificità salvo, ovviamente, i casi nei quali, vuoi per motivi formali ritenuti
assorbenti, vuoi per particolare apoditticità della decisione del primo giudice, di
fatto non vi sia stata alcuna valutazione della richiesta stessa. La peculiarità della
impugnazione cautelare del PM tocca, invece, altri profili. In particolare, poiché

interviene a seguito di una fase in contraddittorio, il Tribunale che giudica in
sede di appello cautelare, ancorché il provvedimento di rigetto della misura
cautelare abbia affermato, ad esempio, la esistenza di gravità indiziaria e la
assenza di esigenze cautelari, dovrà valutare la sussistenza delle complessive
condizioni per la emissione dell’atto; ma, si vedrà, non è una questione che
rileva nel caso di specie.
Non rileva ai fini della disciplina dell’appello cautelare neanche l’apparente
parallelismo della particolare impugnazione rappresentata dal riesame ex articolo
309 cod. proc. pen poichè quest’ultima impugnazione consiste, in realtà, nella
ripetizione nel giudizio cautelare da effettuare in contraddittorio, su richiesta
facoltativa del soggetto sottoposto alla misura che non ha partecipato al
procedimento applicativo della stessa.
Applicando tali regole al caso di specie non può che concludersi nel senso
che effettivamente, come dedotto dalla parte ricorrente, l’originario appello al
pubblico ministero era totalmente inammissibile:
– Va considerato innanzitutto che l’ordinanza del gip presentava un
contenuto adeguato al fine di contestare la tesi di accusa; dava atto della
esistenza di elementi significativi della dedizione del Clema alla vendita di droga,
ma rilevava l’equivocità delle intercettazioni al fine di dimostrare le singole
condotte contestate, di difficile determinazione attesa la genericità dei capi di
imputazione.
In sede di impugnazione, invece, il PM, senza rispondere a tali rilievi del
gip, si limitava a riprodurre in larga parte la richiesta di misura cautelare
aggiungendo brevi interpolazioni che non rappresentavano affatto delle critiche
alle argomentazioni del gip ma apodittici commenti sulla bontà delle proprie
pretese originarie

(Il compendio probatorio posto nelle schede soggettive

allegate alla richiesta di custodia cautelare sono esaustive della gravità indiziaria
e della pericolosità della associazione di che trattasi), di generica critica alla
metodologia del giudicante (Non un dato , non un elemento probatorio è
analizzato) .
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il caso non è assimilabile a quello dell’impugnazione di una sentenza che

Mancava, quindi, del tutto il confronto con il provvedimento impugnato
Il giudizio conclusivo, in accoglimento del primo motivo di ricorso, è che
effettivamente l’atto di appello non era congegnato in modo da introdurre una
fase di revisione critica per specifici punti della decisione di primo giudice ma
tendeva a chiedere una nuova valutazione del medesimo materiale indiziario
senza specifico riferimento alle decisioni del giudicante, così affermando una
corrispondenza fra appello riesame che, invero, non vi è nella legge.
Va quindi dichiarata la inammissibilità originaria dell’appello al pubblico

rinvio.
P.Q.M.
Annui senza rinvio l’ordinanza impugnata.
ì deciso il 7 novembre 2013

ministero con conseguente annullamento della ordinanza impugnata senza

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