Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27696 del 18/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27696 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUSSO TEODORO N. IL 16/08/1983
avverso la sentenza n. 1180/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
10/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

Data Udienza: 18/03/2016

Ritenuto:
– – che la Corte di appello di Torino con sentenza del 10/02/2015, nella parte che qui rileva,
escludeva l’ipotesi attenuata di cui all’art. 73, comma 5, TU stup., in relazione ai capi 2, 3,
10, 11, 13 e 16 della rubrica e perciò non dichiarava la prescrizione in ordine dei reati in
essi contestati a Russo Teodoro;
— che l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio
della motivazione in ordine a questo punto decisionale;
– – che il motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale fatto corretta (non)

motivazione, con particolare riferimento alla rilevanza oggettiva dei singoli fatti nonché alla
continuità ed organizzazione dell’attività di spaccio complessivamente emergente dalle
accuse frazionate;
– – che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile;
— che, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n.
186) – segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore
della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti, di euro 1.500.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.500 alla Cassa delle ammende.

Così deliberato il 18/03/2016

applicazione di detta previsione del TU stup. ed avendone data adeguata e congrua

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