Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27695 del 18/03/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27695 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: MANZON ENRICO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EL BAROUDI ABDELLATIF N. IL 01/01/1974
avverso la sentenza n. 50470/2015 CORTE APPELLO di TORINO, del
29/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;
Data Udienza: 18/03/2016
Ritenuto:
– – che la Corte di appello di Torino con sentenza del 29/05/2015, quale giudice del rinvio,
parzialmente riformando la sentenza 08/07/2013 del Gip del Tribunale di Torino che aveva
condannato El Baraoudi Abdellatif alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 14.000 di multa
per il reato di cui all’art. 73, comma 1 bis, TU stup., aveva ridotto la pena inflitta al
prevenuto ad anni 1 mesi 6 di reclusione ed euro 5.000 di multa;
— che l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l’eccessività della pena;
– – che i motivi di gravame, genericamente formulati, risultano altresì manifestamente
riferimento ai criteri direttivi indicati dall’art. 133 cod. pen. (oggettiva entità dei fatti e
personalità dell’imputato, dedotta da un rilevante precedente penale specifico);
– – che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile;
– – che, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n.
186) – segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore
della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti, di euro 1.500.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.500 alla Cassa delle ammende.
Così deliberato il 18/03/2016
infondati, poiché la pena è stata correttamente e motivatamente determinata con esatto