Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27693 del 15/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27693 Anno 2016
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ASERO BARBARO ANDREA N. IL 25/07/1984
PELLEGRINO CARMELO ALAN N. IL 23/02/1984
ZERBO ALFIO N. IL 28/07/1972
avverso la sentenza n. 2058/2015 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 28/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 15/03/2016

RITENUTO IN FATTO
– che gli imputati ricorrono contro la sentenza indicata in epigrafe (che ha
confermato la condanna riportata in primo grado per i reati di furto e rapina tentata alle
pene per ciascuno ritenute di giustizia dal primo giudice), lamentando congiuntamente
violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione della
contestata recidiva;

1, c.p.p., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all’esito ha
deciso come da dispositivo in atti;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che i ricorsi sono integralmente inammissibili per genericità (perché reiterativi) e
manifesta infondatezza: la Corte di appello ha espressamente osservato che i delitti a
ciascuno ascritti sono «indice di una pericolosità significativa», e non poteva quindi
essere esclusa, come evidenzia anche la loro estrema gravità (trattasi di un tentativo di
rapina a mano armata in banca, non riuscita soltanto per il tempestivo intervento della
polizia);
– che la declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art.
616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause di
inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), e tenuto conto della
rilevante entità delle rispettive colpe – della somma di Euro mille ciascuno in favore
della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 15 marzo 2016
Il consi liere estensore

Il Pr- l’ente

– che, all’odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma

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