Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27692 del 15/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27692 Anno 2016
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BURGARELLO GIOVANNI N. IL 03/04/1992
CARANNANTE ANTONIO N. IL 01/09/1976
avverso la sentenza n. 3666/2014 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di ROMA, del 09/10/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 15/03/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Gli imputati ricorrono separatamente (ma con ricorsi di identico contenuto)
contro la sentenza indicata in epigrafe, che, a norma degli artt. 444 e seguenti
c.p.p., ha applicato nei loro confronti, in ordine ai reati a ciascuno ascritti, le
pene concordate dalle parti, deducendo nei medesimi termini violazione di legge
e vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
All’odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611,

questa Corte ha deciso come da dispositivo in atti.
I ricorsi sono inammissibili perché assolutamente privi di specificità (in
difetto dell’indicazione di elementi in ipotesi acquisiti in atti e non considerati, o
mal considerati), e, comunque, manifestamente infondati, atteso che il giudice,
nell’applicare la pena concordata, si è adeguato agli accordi intervenuti tra le
parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i
presupposti di cui all’art. 129 c.p.p. per il proscioglimento degli imputati. Tale
pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla rinunzia alla contestazione delle
prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione implicita nella domanda di
patteggiamento, nonché alla speciale natura dell’accertamento devoluto al
giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che
ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere
di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le
altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto, rv. 191135; Sez. un.,
n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27
ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637).

La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che entrambi hanno proposto i ricorsi
determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità delle rispettive colpe – della somma
di Euro millecinquecento ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo
di sanzione pecuniaria.

comma 1, c.p.p., si è preso atto della regolarità degli avvisi di rito; all’esito

P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di euro millecinquecento in favore
della Cassa delle ammende.

Così decis in Roma, udienza camerale 15 marzo 2016

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