Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27691 del 15/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27691 Anno 2016
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FERRAIOLO MARCO N. IL 19/06/1990
ISOLA GIULIANO N. IL 27/06/1991
ISOLA PIERPAOLO N. IL 27/06/1991
avverso la sentenza n. 385/2015 CORTE APPELLO di SALERNO, del
22/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 15/03/2016

RITENUTO IN FATTO
– che gli imputati ricorrono contro la sentenza indicata in epigrafe (che ha
confermato la condanna riportata in primo grado dal FERRAIOLO, oltre che la condanna
dei coimputati per i soli reati aventi ad oggetto sostanze stupefacenti, riducendo per
tutti le pene) lamentando violazione di legge e vizio di motivazione;
– che, all’odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma

deciso come da dispositivo in atti;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che i ricorsi sono integralmente inammissibili;
– che l’avv. SPADAFORA, difensore del FERRAIOLO, formula incomprensibili
doglianze in tema di attenuanti generiche, delle quali il suo assistito ha fruito non in
regime di equivalenza (come il difensore sembra lamentare), tanto vero che la pena
base di anni 5 di reclusione ed euro 1000 di multa risulta ridotta per le predette
attenuanti ad anni 4 di reclusione ed euro 750 di multa (f. 20): non è, pertanto, chiaro
cosa lamenti;
– che i coimputati congiuntamente formulano censure non consentite in ordine alle
affermazioni di responsabilità, sollecitando una rivalutazione del materiale probatorio
acquisito e valutato conformemente dai due giudici del merito, senza documentare
travisamenti delle prove. Invero, questa Corte, con altro orientamento (Sez. IV,
sentenza n. 19710 del 3.2.2009, CED Cass. n. 243636) che, ancora una volta, il collegio
condivide e ribadisce, ha anche osservato che, in presenza di una c.d. “doppia
conforme”, ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie,
riguardante l’affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può
essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con
specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la
prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento
di secondo grado: «Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della
novella dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora
sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa
uso di un’informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la
valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell’ipotesi in cui
l’impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di
c. d. doppia conforme, superarsi il limite del “devolutum” con recuperi in sede di

1, c.p.p., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all’esito ha

legittimità, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per rispondere alla critiche dei motivi
di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo
giudice». Nel caso di specie, al contrario, la Corte di appello ha riesaminato e
valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo
avere preso atto delle censure dell’appellante, è giunto alla medesima conclusione in
termini di sussistenza della responsabilità degli imputati;
– che, in concreto, i due ISOLA si limitano a reiterare le doglianze già sconfessate
dalla Corte di appello e riproporre, con estrema genericità, la propria diversa “lettura”
delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza
documentare nei modi di rito eventuali travisamenti, ed invocando in più parti meri
«travisamenti del fatto»;
– che la declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell’art.
616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause di
inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), e tenuto conto della
rilevante entità delle rispettive colpe – della somma di Euro mille ciascuno in favore
della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria;
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 15 marzo 2016
Il consiglie e estensore

Il Prz

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