Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27690 del 15/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27690 Anno 2016
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KUMAR SAKJIV N. IL 15/06/1975
avverso la sentenza n. 13471/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
15/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 15/03/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che l’imputato ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (che ne ha confermato la
condanna riportata in primo grado per i reati di cui ai capi A) e B) lamentando violazione di
legge e vizio di motivazione quanto all’affermazione di responsabilità ed alle attenuanti di
cui agli artt. 116 e 62 n. 4 c.p.;

c.p.p., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all’esito ha deciso
come da dispositivo in atti;
– che le censure riguardanti le affermazioni dì responsabilità sono non consentite,
poiché sollecitano una rivalutazione del materiale probatorio acquisito e valutato
conformemente dai due giudici del merito, senza documentare travisamenti delle prove.
Invero, questa Corte, con altro orientamento (Sez. IV, sentenza n. 19710 del 3.2.2009,
CED Cass. n. 243636) che, ancora una volta, il collegio condivide e ribadisce, ha anche
osservato che, in presenza di una c.d. “doppia conforme”, ovvero di una doppia pronuncia
di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l’affermazione di responsabilità), il vizio di
travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il
ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente
travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella
motivazione del provvedimento di secondo grado: «Invero, sebbene in tema di giudizio
di Cassazione, in forza della novella dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla
L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando
nella motivazione si fa uso di un’informazione rilevante che non esiste nel processo, o
quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere
nell’ipotesi in cui l’impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non
potendo, nel caso di c. d. doppia conforme, superarsi il limite del “devolutum” con recuperi
in sede di legittimità, salvo il caso in cui ìl giudice d’appello, per rispondere alla critiche dei
motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo
giudice>>. Nel caso di specie, al contrario, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato
lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso
atto delle censure dell’appellante, è giunto alla medesima conclusione in termini di
sussistenza della responsabilità dell’imputato;
– che il ricorso è assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto
assertivo anche con riguardo alle ulteriori doglíanze, poiché il ricorrente in concreto non si
confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che ha
incensurabilmente valorizzato, a fondamento del diniego delle invocate circostanze

– che, all’odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1,

attenuanti, la non imprevedibilità della condotta (f. 5 s.) ed il danno non lieve nel
complesso cagionato alla p.o. (f. 6);
– che la declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità
per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), e tenuto conto della rilevante entità di
detta colpa – della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 15 marzo 2016
Il consiglieresteì,sore

Il Pres

sanzione pecuniaria;

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