Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2769 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 2769 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PAMPURI GIUSEPPE N. IL 14/07/1974
avverso la sentenza n. 8117/2014 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di PAVIA, del 10/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 12/11/2015

OSSERVA
Pampuri Giuseppe ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale
gli è stata applicata la pena concordata tra le parti, ex art. 444 cod.
proc. pen. e, chiedendone l’annullamento, deduce che il giudice avrebbe
reso motivazione illogica e contraddittoria, oltre che lacunosa, anche in
punto di determinazione della pena, commettendo violazione di legge
anche in merito alla disposta confisca.

dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il ricorso dell’imputato è, da un lato, privo della specificità prescritta
dall’art. 581, lett. c) in relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro,
manifestamente infondato. Questa Corte ha stabilito: “La sentenza del
giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo
che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all’art.129 cod.
proc. pen., puo’ essere oggetto di controllo di legittimita’, sotto il profilo
del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata
appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui
all’art.129 succitato”. (Cass. pen. sez. 3, 18.6.99, Bonacchi ed altro,
215071). Inoltre, la richiesta di applicazione della pena e l’adesione alla
pena proposta dall’altra parte integrano, un negozio di natura
processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che
ne ha accertato la correttezza, non è revocabile unilateralmente,
sicché la parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito e che ha così
rinunciato a far valere le proprie difese ed eccezioni, non è legittimata,
in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi in contrasto con
l’impostazione dell’accordo al quale le parti processuali sono
addivenute. Ciò vale anche con riguardo alla determinazione della pena,
nei limiti in cui essa sia legittima: come è nel caso di specie.
Il motivo sulla disposta confisca, attesa la assoluta genericità, è a sua
volta inammissibile.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento,
in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i
profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in
Euro 1500.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

Il sostituto procuratore generale presso questa corte ha chiesto

v

delle spese processuali e della somma di Euro 1500 in favore della Cassa
delle ammende.

Così deliberato il 12.11.2015

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