Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27687 del 15/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27687 Anno 2016
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GULLA’ ANTONIO PANTALEONE N. IL 08/09/1967
avverso la sentenza n. 1444/2011 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 16/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 15/03/2016

RITENUTO IN FATTO
– che l’imputato ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (che ne ha confermato la
condanna riportata in primo grado per il reato di ricettazione), lamentando violazione di legge
e vizio di motivazione quanto all’affermazione di responsabilità (per carenza del necessario
dolo) ed al diniego dell’attenuante di cui all’art. 648, comma 2, c.p.;
– che, all’odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1,

da dispositivo in atti;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di specificità in
tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo, oltre che manifestamente infondato;
– che, quanto alla affermazione di responsabilità il ricorrente in concreto non si confronta
adeguatamente con la motivazione della Corte di appello (che ripropone legittimamente le
considerazioni del primo giudice, condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti,
incensurabilmente riepilogati a f. 1 s.), limitandosi inammissibilmente a sollecitare una
rivalutazione del materiale probatorio acquisito e valutato conformemente dai due giudici del
merito;
– che questa Corte, con orientamento (Sez. IV, sentenza n. 19710 del 3.2.2009, CED
Cass. n. 243636) che il collegio condivide e ribadisce, ha osservato che, in presenza di una
c.d. “doppia conforme”, ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie,
riguardante l’affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere
rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica
deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta
introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado
(<

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