Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27686 del 15/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27686 Anno 2016
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LO PRESTI VINCENZO N. IL 06/07/1951
avverso la sentenza n. 1472/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
11/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 15/03/2016

RITENUTO IN FATTO
– che l’imputato VINCENZO LO PRESTI, in atti generalizzato, ricorre contro la sentenza
indicata in epigrafe (che ne ha confermato la condanna riportata in primo grado per i reati di
rapina aggravata), lamentando omessa citazione del difensore per il giudizio di appello,
erronea affermazione di responsabilità ed eccessività della pena;
– che, all’odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1,

da dispositivo in atti;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di specificità in
tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo, oltre che manifestamente infondato;
– che la prima doglianza è assolutamente generica, poiché non indica se il difensore di
ufficio aveva eccepito la presunta omessa citazione del difensore di fiducia ed in cosa si sia
concretizzata la dedotta violazione del diritto di difesa (essendo stati ritualmente presentati i
motivi scritti di gravame);
– che comunque a f. 10 del fascicolo è presente rituale citazione del difensore di fiducia a
mezzo fax per il giudizio di appello;
– che, quanto alla affermazione di responsabilità il ricorrente in concreto non si confronta
adeguatamente con la motivazione della Corte di appello (che ripropone legittimamente le
considerazioni del primo giudice, condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti,
incensurabilmente riepilogati a f. 5 ss.), limitandosi inammissibilmente a sollecitare una
rivalutazione del materiale probatorio acquisito e valutato conformemente dai due giudici del
merito;
– che questa Corte, con orientamento (Sez. IV, sentenza n. 19710 del 3.2.2009, CED
Cass. n. 243636) che il collegio condivide e ribadisce, ha osservato che, in presenza di una
c.d. “doppia conforme”, ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie,
riguardante l’affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere
rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica
deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta
introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado
(«Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell’art. 606
c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di
travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un’infor…zi

c.p.p., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all’esito ha deciso come

rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova
decisiva, esso può essere fatto valere nell’ipotesi in cui l’impugnata decisione abbia riformato
quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del
“devolutum” con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per
rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio
non esaminati dal primo giudice>>);
– che, nel caso di specie, al contrario, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo

delle censure dell’appellante, è giunto alla medesima conclusione in termini di sussistenza
della responsabilità dell’imputato;
– che, in concreto, il ricorrente si limita a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte
di appello e riproporre la propria diversa “lettura” delle risultanze probatorie acquisite,
fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali
travisamenti delle prove valorizzate;
– che, quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello ha accolto la doglianza
difensiva, riducendo la pena, pur tenendo conto necessariamente della estrema gravità del
fatto e degli innumerevoli precedenti per rapina dai quali l’imputato era gravato;
– che la declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo
evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa
(Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione
pecuniaria;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 15 marzo 2016
Il consiglie e estensbre

Il Pre

stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto

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