Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27685 del 15/03/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27685 Anno 2016
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: BELTRANI SERGIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CUDA MASSIMO N. IL 16/03/1973
CALIENDO MASSIMO N. IL 03/09/1978
GROSSO VINCENZO N. IL 15/07/1983
avverso la sentenza n. 423/2014 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
23/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
Data Udienza: 15/03/2016
RITENUTO IN FATTO
– che gli imputati MASSIMO CUDA,n_ASSIMO CALIENDO e VINCENZO GROSSO, in atti
generalizzati, ricorrono contro la sentenza indicata in epigrafe (che ne ha confermato la
condanna riportata in primo grado per i reati a ciascuno ascritti alla pena ritenuta di
giustizia), lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, quanto (CALIENDO – due
ricorsi) alla qualificazione giuridica dei fatti accertati, al diniego delle attenuanti generiche ed
alla quantificazione della pena, (GROSSO) al diniego delle attenuanti generiche, (CUDA) al
– che, all’odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1,
c.p.p., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all’esito ha deciso come
da dispositivo in atti;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che i ricorsi del CALIENDO sono integralmente inammissibili in parte perché non
consentiti, in parte perché assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del
tutto assertivi: il ricorrente non aveva lamentato in appello l’errata qualificazione giuridica dei
fatti (cfr. non contestato riepilogo dei motivi di appello a f. 3: la doglianza sarebbe, pertanto,
comunque generica, poiché il ricorrente avrebbe dovuto espressamente contestare la
completezza del predetto riepilogo), e comunque la Corte di appello ha evidenziato l’avvenuta
certa consumazione della rapina (cfr. f. 3), a nulla rilevando in contrario, per costante
orientamento giurisprudenziale, l’invocato appostamento delle forze dell’ordine (Sez. II, n.
1619 del 12.12.2012, dep. 2013, rv. 254450);
– quanto alle residue censure, comuni anche ai due co-ricorrenti, la Corte di appello ha
incensurabilmente valorizzato a fondamento delle contestate statuizioni, per tutti, la tardività
e genericità delle ammissioni, talora parziali, talora evanescenti, e comunque mai riguardanti
elementi di significativo rilievo non ancora acquisiti (f. 3 s.), per tale ragione non sintomatiche
della necessaria meritevolezza, nonché i plurimi e specifici precedenti del CALIENDO e del
GROSSO, la precedente condanna riportata dal CUDA, nei cui confronti pendeva, inoltre, un
procedimento riguardante un analogo delitto di rapina, in danno di un gioielliere, commesso
con modalità efferate, ed infine la estrema gravità dei fatti;
– che la declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell’art. 616
c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo
evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause di inammissibilità per colpa
(Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), e tenuto conto della rilevante entità delle rispettiv
diniego delle attenuanti generiche ed alla quantificazione della pena;
colpe – della somma di Euro mille ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di
sanzione pecuniaria;
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
e ciascuno al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 15 marzo 2016
Il consigliere estensore