Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27684 del 15/03/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27684 Anno 2016
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: BELTRANI SERGIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IERACE ANGELA N. IL 15/12/1959
nei confronti di:
ZANOTTI ADELE N. IL 21/12/1962
avverso la sentenza n. 3308/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
20/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
Data Udienza: 15/03/2016
RITENUTO IN FATTO
– che la parte civile ANGELA IERACE, in atti generalizzata, ricorre contro la sentenza
indicata in epigrafe (che ha assolto l’imputata ADELE ZANOTTI, in atti generalizzata, dal reato
ascrittole perché il fatto non costituisce reato);
– che, all’odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1,
c.p.p., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all’esito ha deciso come
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso è integralmente inammissibile perché la parte civile non è legittimata a
proporre personalmente ricorso per cassazione (Sez. IV, n. 10546 del 13.2.2014, rv. 258442;
Sez. III, n. 34779 del 22.6.2011, rv. 251246);
– che la declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616
c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità
per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), e tenuto conto della rilevante entità di detta
colpa – della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione
pecuniaria;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 15 marzo 2016
Il consiglie e e ensore
Il Presid
da dispositivo in atti;