Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27681 del 15/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27681 Anno 2016
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE VINCENZI VITTORIO N. IL 24/01/1952
avverso la sentenza n. 953/2014 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
18/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 15/03/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che l’imputato VITTORIO DE VINCENZI, in atti generalizzato, ricorre contro la sentenza
indicata in epigrafe (che ne ha confermato la condanna riportata in primo grado per i reati di
rapina aggravata ed altro alla pena ritenuta di giustizia dal primo giudice), lamentando
violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle attenuanti generiche ed

– che, all’odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, c.p.p.,
il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all’esito ha deciso come da
dispositivo in atti;
– che il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di specificità in tutte
le sue articolazioni e del tutto assertivo: il ricorrente in concreto non si confronta
adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che ha incensurabilmente
valorizzato, a fondamento del diniego delle attenuanti generiche e della quantificazione della
pena, la particolare gravità dei fatti, i plurimi gravi e specifici precedenti e la assorbente
circostanza della commissione degli odierni reati approfittando di un permesso premio
concesso dal magistrato di sorveglianza (l’imputato era detenuto per altra causa), a fronte
della quale ogni altra deduzione difensiva (peraltro dettagliatamente esaminata e confutata
dalla Corte di appello a f. IV s.) appare francamente vana e priva di pregio;
– che la declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo evidente
che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost.,
13 giugno 2000 n. 186), e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di
Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 15 marzo 2016
Il consi Here estensore

Il Pres

all’entità della pena irrogata;

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