Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2768 del 12/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 2768 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MEMA KASTRIOT N. IL 21/05/1984
avverso l’ordinanza n. 365/2015 TRIB. LIBERTA’ di GENOVA, del
14/08/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
–,’

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 12/11/2015

RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza oggi impugnata il tribunale di Genova ha confermato
l’ordinanza del gip del tribunale di Imperia in data 16.7.2015 con la quale è
stata accolta la richiesta del pubblico ministero di aggravamento nei confronti
dell’odierno ricorrente Mema Kastriot, del regime cautelare (per i reati di
rapina, lesioni personali, e altro), sostituendo la misura cautelare degli arresti
domiciliari, inottemperata, con quella della custodia in carcere.

illogicità e insufficienza della motivazione lamentando che, benché la
violazione del divieto di allontanarsi dal luogo degli arresti non imponga, a
norma dell’art. 276 cod. proc. pen., l’aggravamento della misura, la stessa è
stata comminata dal gip, mentre il tribunale del riesame ha confermato quella
decisione senza considerare i motivi di gravame esposti dall’odierno
ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In generale, giova premettere che l’ordinamento non conferisce alla Corte di
Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle
vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di
riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso
l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate,
trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile
del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonché del
tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò,
circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il
testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro
negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno
determinato; 2) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle
argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (cfr. Cass.
Sez. 6^ sent. n. 2146 del 25.05.1995 dep. 16.06.1995 rv 201840 e, tra le più
recenti, Cass. Sez. III, 28.2.2012, n. 12763).
Tanto precisato, sul caso di specie deve rilevarsi che il tribunale ha esposto
una motivazione adeguata, condividendo la ragionevole argomentazione del
gip che ha fondato la propria decisione sul rilievo che l’indagato non ha fornito
giustificazione alcuna della sua condotta rilasciando anzi ai carabinieri
dichiarazioni fallse, con ciò dimostrando di voler eludere la misura
comminatagli.

Contro detta pronunzia ricorre l’indagato contestando violazione di legge e

Il ricorso non si confronta con tale decisione, esprimendo un i amera
riproposizione delle doglianze già esposte al tribunale.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della
Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà

disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della
stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato
trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato
articolo 94.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle
ammende. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Così deliberato il 12.11.2015
Il Consigliere estensore
Fabrizio Di Marzio

Il Presidente
Ma /o Gentile

del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter, delle

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA